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Ordinanza — n. 6502/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extinguishment of the case via tax debt repayment under the scrapping scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer had fully paid the disputed tax debt under the 2016 scrapping scheme. The taxpayer requested the case be closed, and the tax agency confirmed the matter was definitively resolved. Consequently, the court found no need to examine the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; When a taxpayer settles a tax debt under the scrapping scheme, the litigation is extinguished by law, and the court must declare the appeal dismissed without ruling on the merits.

Parole chiave

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tax debt repayment scrapping scheme extinguishment of litigation cessation of subject matter Cassation appeal dismissal tax administration legal interest sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193/2016
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
d.l. n. 168/2016
d.l. n. 193/2016
l. n. 225/2016

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24083/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24133/2014 R.G. proposto da : Alberto Baldassar, rappresentato e difeso degli avv.ti Elisabetta Frate ed Ilaria Romagnoli, elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma alla via Livio Andronico n.24; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 357/06/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto , depositata i n data 24 febbraio 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.24133/2014 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE:

1. Baldassar Alberto ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.357/06/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositatain data 24 febbraio 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente contro l a decision e n. 48/6/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che avevaparzialmente accolto il ricorso delcontribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2005.

2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver aderito, ai sensi dell’art.6 d.l. n.193/2016, alla rottamazione delle cartelle relative all’ avviso di accertamento impugnato, con l’integrale pagamento del dovuto, come attestato dalla documentazione allegata all’istanza.

A seguito di rinvio per consentire all’Agenzia delle entrate di controdedurre, quest’ultima ha dato atto dell’avvenuta regolare definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. CONSIDERATO CHE: preliminarmente, la Corte rileva che il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225, affermando di non avere pì interesse alla prosecuzione del giudizio. r.g. n.24133/2014 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Vista la documentazione prodotta dalla parte contribuente, attestante il pagamento di quanto dovuto, e la richiesta conforme dell’Agenzia delle entrate, il collegio dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del con