Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to client's request for settlement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request to settle the matter under Law No. 130/2022. The client, Raetia SGR s.p.a., had previously lost all prior tax proceedings regarding registration duties for a building lease. The court ruled that the statutory conditions for terminating the case via settlement were met, thereby ending the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1, della legge n. 130/2022; When a taxpayer requests settlement of a tax dispute pending at the Supreme Court meeting all statutory requirements, the proceedings are extinguished by decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9333 del ruolo generale dell’anno 2021proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro Raetia SGR s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa da gli Avvocati Dario Stevanato , Sara Serasin e Claudio Lucisano p er procura speciale in calce al c ontroricorso, Oggetto: società di gestionedel risparmio –fondo di investimento –soggettività passiva- elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest’ultimo difensore; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2116/7/2020, depositata il 30 settembre 2020; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Raetia SGR s.p.a. un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro canoni di locazione di un fabbricato strumentale per l’anno 2015; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la società fosse priva dell a legittimazione passiva, spettando questa al fondo comune di investimento e, per essa, al liquidatore giudiziale nominato a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; ritenuto che: in via preliminare va dato atto che la società ha depositato in data 21 dicembre 2022una istanza di cessazione della materia del contendere per avere la stessa presentato domanda di definizione delle controversie ai sensi dell’art. 5, legge n. 130/2022 e che la suddetta istanza è stata notificata a controparte; l’art. 5, comma 1, della suddetta legge prevede che l e controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289; sussistono i presupposti previsti dalla suddetta previsione normativae che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a cari