Cassation court quashes appeal judgment for insufficient reasoning regarding tax liability evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision, ruling the lower court's judgment null and void. The primary issue was that the appellate court failed to provide a logical argumentative path when confirming the first-instance judgment on tax evidence. Consequently, the court ordered the cassation of the appealed decision and remanded the case to a different panel of the second-instance tax court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: An appellate judgment is void if its reasoning is merely apparent or lacks a logical connection to the first-instance decision, failing to explain why the lower court's evaluation of evidence was correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ENZA sul ricorso iscritto al n.18919/2018R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – Contro S.A.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Marino, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Ruffini n.2/A, pec . –controricorrente– tributi r.g. n.18919/2018 Cons. est.
Andreina Giudicepietro Avverso la sentenza n. 7837/17/17 del la C ommissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 6 dicembre 201 7 , depositata in data 19 dicembre 2017e non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Giudicepietro. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , con un unico motivo, contro S.A.M. s.r.l. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.7837/17/17 della C ommissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 6 dicembre 2017, depositata in data 19 dicembre 2017 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la sentenza n.27603/2016 della C.t.p. di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Ires relativaall’anno di imposta 2008.
2. Il P.G., Stefano Visonà, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ. L’ufficio denunzia la nullità della sentenza impugnata perché affetta dal vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, ovvero per relationemalla decisione di primo grado, senza palesare l’iter logico giuridico seguito. 2.1.
Preliminarmente, dev e rilevarsi che non sussiste alcun giudicato in ordine all’annualità 2006, per la quale pende ricorso in r.g. n.18919/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro cassazione dell’Agenzia delle entrate, anch’esso fissato per l’odierna udienza innanzi a questo collegio. Con riferimento all’annualità 2009, deve rilevarsi che l’eventuale definitività della decisione non avrebbe efficacia vincolante nella presente controversia, perché relativa a diversa annualità, per la quale vengono in rilievo elementi solo parzialmente coincidenti.
Come questa Corte ha rilevato lasentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo aidiversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed adiverse annualità (Cass. n. 38950/2021). 2.2.
Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, esso è fondato e va accolto. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 4 aprile 2017 n. 9105). Nel caso di specie, la scarna motivazione della sentenza impugnata non è idonea a palesare l’iterlogico seguito, risultando del tutto priva delle argomentazioni necessarie a comprendere le ragioni della decisione adottata. r.g. n.18919/2018 Cons. est.
Andreina Giudicepietro La fattispecie origina dalle verifiche confluite nel pvc dell'11/06/2014, relativo agli anni d'imposta 2006 - 2010, con cui la Guardia di Finanza contestava alla società S.A.M. s.r.l. , esercente l'attività di laboratorio di analisi cliniche, la deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti. Con l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, l’ufficio riteneva inesistenti le operazioni relative alle fatture n.16 del 30.06.2008 (per euro 920.000), n.25 del 06.10.2008 (per euro 500.000) e n. 34 del 05.12.2008 (per euro 650.000), emesse dalla società Cibermedica s.r.l.per complessivi euro 2.118.000,00,nonché la fattura n. 109 del 20.11.2008 emessa dalla "I AM LUXURY GROUP”s. r . l . , venditrice di alcolici all'ingrosso (per euro 48.000,00).
In particolare l'ufficio, ritenuta l'inopponibilità della scrittura privata che regolava i rapporti tra le società S.A.M. s.r.l. e Cibermedica s.r.l.,perché priva di data certa, rilevava la deduzione di costi per prestazioni rese dalla Cibermedica per euro 2.070.005,43 mentre risultava il pagamento da parte della S.A.M. s.r.l. della sola somma di euro 583.400; inoltre, l’ufficio evidenziava la detenzione fino al 25 novembre 2008 dell’intero capitale sociale della Cibermedica s.r.l. da parte del legale rappresentante della S.A.M. s.r.l. e del fratelloe la messa in liquidazione della Cibermedica s.r.l. nel 2009.
In ordine al recupero del costo dell’operazione commerciale con la "I AM LUXURY GROUP” s . r . l . , l ’Agenzia contestava l a mancanza dell’originale della fattura. La società verificata, invece, riteneva di aver sufficientemente dimostrato l’effettività delle operazioni fatturate, in particolare producendo l’elenco analitico delle prestazioni sanitarie effettuate dalla Cibermedica s.r.l., con l’indicazione del nome e del codice fiscale del paziente e dell’accertamento eseguitoe sostenendo di aver pagato in contanti la differenza degli importi fatturati, per i quali non vi era prova r.g. n.18919/2018 Cons. est.
Andreina Giudicepietro del pagamento, anche consentendo alla Cibermedica s.r.l. di trattenere quanto pagato dai pazienti, fino a concorrenza del compenso pattuito. Su tali elementi , la cui valutazione era oggetto dell’appello dell’amministrazione finanziaria, igiudici di appello si sono limitati ad affermare che La sentenza di primo grado, sia pure assai succintamente, ha comunque esplicitato i motivi di accoglimento del ricorso, risultando che la documentazione allegata è stata valutata quale documentazione idonea ad assolvere l'onere probatorio a suo carico di cui all'articolo 2937 cod. civ., come risulta dalla documentazione versata in atti attestante l'effettività dell'esecuzione delle prestazioni .
Si tratta all'evidenza di affermazioni di tipo tautologico, che manifestanoun contenuto volitivo, ma omettono del tutto di illustrare il percorso argomentativo e nulla dicono sulle ragioni per cui sarebbe condivisibile la valutazione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto “sufficiente” ai fini probatori la documentazione prodotta dalla contribuente, neanche indicata in sentenza. La C.t.r.non ha illustrato quali siano g li elementi di fatto e l 'iter logico seguito per addivenire alla conclusione che il giudice di prime cure avrebbe ben motivato l'esistenza di suddette operazioni, né espone le ragioni in base alle quali ha ritenuto di disattendere la doglianza di omessa motivazione formulata dall'ufficio in appello avverso la sentenza di primo grado.
Infatti, la motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione r.g. n.18919/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame (Cass.n.28139/2018).
Pertanto il giudice d'appello, quand'anche avesse inteso motivare per relationem, avrebbe dovuto comunque spiegare perché ha ritenuto di uniformarsi all'argomentazione proposta in primo grado. E' evidente che tale elemento non sussiste nel caso di specie in cui, nonostante ci sia un richiamo alla sentenza di primo grado, non viene inalcun modo spiegato perché il giudice del gravame ritenga opportuno la sua conferma. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 feb