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Ordinanza — n. 6369/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to tax dispute settlement via simplified procedure extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6369/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully settled the dispute through a simplified procedure. The taxpayer requested suspension of proceedings to finalize the case, claiming no further debt was due, while the tax agency confirmed the regular definition of the matter. Consequently, the court ruled that the subject matter was no longer contested, leading to the termination of the litigation without any allocation of costs.

Regesto Legislator

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d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; d.l. 31 agosto 2016, n. 168: When a tax dispute is resolved via a simplified settlement procedure, the subject matter ceases to be contested, resulting in the automatic extinction of the pending judicial proceedings.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified procedure extinction of proceedings cessation of subject matter tax agency definition suspended litigation no costs allocation rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Andreina Giudicepietro deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 24 aprile 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24083/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6994/2015 R.G. proposto da : Rotocart S.p.A., in persona del l.r.p.t., incorporante la Simo s.r.l., rappresentata e difes a d a gli avv.ti Gianfranco Rondello e d Claudio Mazzoni, elettivamente domiciliato presso quest’ultimoin Roma alla via Taro n.35; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1297/22/14 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata il 20 giugno 2014, depositata i n data 11 agosto 2014 e non notificata. tributi r.g. n.6994/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE:

1. Rotocart S.p.A.ricorre contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.1297/22/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 20 giugno 2014, depositata in data 11 agosto 2014 e non notificata , che ha accolto l’appello principale dell’ufficio e rigettato l’appello incidentale della contribuente contro l a decision e n. 16/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Padova , che aveva accolto il ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggiori Ir es ed Irap relative all’anno di imposta 2006.

2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto sospendersi il giudizio ai sensi dell’art.11, comma 8, d.l. n.50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n.96, avendo presentato domanda di definizione della lite, per la quale nulla risultava dovuto, perché l’importo già corrisposto era superiore a quello necessario ai fini della chiusura agevolata della controversia.

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, dava atto dell’avvenuta regolare definizione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. CONSIDERATO CHE: Preliminarmente, la Corte rileva che l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizioper l’intervenuta definizione agevolata ai sensi r.g. n.6994/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro deld.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l . 1dicembre 2016, n. 225. Vista la documentazione prodotta dalla parte contribuente con l’istanza di sospensione e la richiesta dell’Agenzia delle entrate , il collegio dichiara l’estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n.24083/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e cessata la materia del cont