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Ordinanza — n. 6367/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6367/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6367/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Orazio Lugli ricorre con un unico motivo contro l ’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.108 della Commissione tributaria regionale della Emilia –Romagna, pronunciata in data 14 dicembre 2015, depositata in data 25 gennaio 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente contro l a decisione n. 93/2012 della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego tacito di rimborso delle prime due rate, già versate, e la cartella di pagamento della terza rata, ancora dovuta, per la rivalutazione del valore fiscale della partecipazione del contribuente alla società Finet S.p.A. a seguito di perizia dell’8 marzo 2006, che aveva stimato l’intero patrimonio in euro 37.000.000,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6367/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbein contrasto con il divieto di doppia imposizione di cui all’art.163 T.u.i.r. e con il principio costituzionale di uguaglianza, avendo l’amministrazione r.g. n.18206/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro finanziaria riconosciuto il rimborso in favore di altri contribuenti nella stessa situazione. Infine, il ricorrente sostiene di aver presentato domanda di rimborso, circostanza pacifica e non contestata dall’Agenzia delle entrate, e che non era rilevante , ai fini dell’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso, che non avesse prodottol’originale di tale istanza in giudizio. 1.2.

Parole chiave

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rivalsa cambiaria perequazione finanziaria rimborso dei contributi reddito delle partecipazioni reintegrazione dei beneficiari di una rendita ricalcolo del reddito
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18206/2016 R.G. proposto da : Lugli Orazio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Obici ed Alessandro Roncaglia, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Prati degli Strozzi n.32, presso l’avv. Maurizio Lanigra; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n.108della Commissione tributaria regionale della Emilia – Romagna, p ronunciata in data 14 dicembre 2015 , depositata in data 25 gennaio 2016e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.18206/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE:

1. Orazio Lugli ricorre con un unico motivo contro l ’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.108 della Commissione tributaria regionale della Emilia –Romagna, pronunciata in data 14 dicembre 2015, depositata in data 25 gennaio 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente contro l a decisione n. 93/2012 della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego tacito di rimborso delle prime due rate, già versate, e la cartella di pagamento della terza rata, ancora dovuta, per la rivalutazione del valore fiscale della partecipazione del contribuente alla società Finet S.p.A. a seguito di perizia dell’8 marzo 2006, che aveva stimato l’intero patrimonio in euro 37.000.000,00.

2. Deduce il ricorrente che in data 4 aprile 2006 la società veniva scissa ed il contribuente, all’esito, possedeva la partecipazione in misura del 18,155 per cento della società scissa Finet Due s.r.l. Sulla base della medesima norma agevolativa, il contribuente aveva, successivamente, operato una seconda rivalutazione della propria quota, versando interamente l’importo dovutocon riferimento ad una perizia giurata del 12/6/2008 , che aveva stimato l’intero patrimonio della società scissa Finet Due s.r.l. in euro 63.800.000,00. Secondo il contribuente, la partecipazione detenuta nel 2008 ed oggetto della seconda rivalutazione sarebbe la stessa del 2005; pertanto ha chiesto il rimborso delle rate già pagate per la prima rivalutazione ed ha impugnato innanzi al giudice tributario sia il diniego tacito di rimborso, siala cartella di pagamento relativa alla terza rata, ancora non pagata, della prima rivalutazione.

3. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che il contribuente non avesse dato prova che la seconda rivalutazione insistesse sulla stessa partecipazione della prima rivalutazione, tenuto conto della r.g. n.18206/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro diversità dei soggetti, del tempo trascorso dalla scissione e del fatto che vi erano state operazioni straordinarie che avevano influenzato il patrimonio della società, praticamente raddoppiato in un triennio.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ.,il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . CONSIDERATO CHE: 1.1. Con l’unicomotivo, ilricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 l. 28 dicembre 2001, n.448, 2 d.l. 24 dicembre 2002, n.282, e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione alla richiesta di pagamento ed al mancato rimborso dell’imposta sostitutiva, riferibile alprimo affrancamento , antecedente allascissione societaria, con riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Sostiene il ricorrente di aver determinato alla data del 1gennaio 2005 il valore della partecipazione nella Finet S.p.A. e nuovamente rideterminato, alla data del 1gennaio 2008, a seguito di scissione dell’originaria società, il valore detenutonella Finet Due s.r.l. mediante il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione di complessivi euro 231.299,93. Deduce, quindi, di aver diritto al rimborso di quanto pagato per la prima rivalutazione (prime due rate) e di non dover pagare la terza rata di cui alla cartella impugnata, sul presupposto che il patrimonio oggetto della seconda rivalutazione fosse sostanzialmente il medesimo dell’intero patrimonio, già oggetto della prima.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbein contrasto con il divieto di doppia imposizione di cui all’art.163 T.u.i.r. e con il principio costituzionale di uguaglianza, avendo l’amministrazione r.g. n.18206/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro finanziaria riconosciuto il rimborso in favore di altri contribuenti nella stessa situazione. Infine, il ricorrente sostiene di aver presentato domanda di rimborso, circostanza pacifica e non contestata dall’Agenzia delle entrate, e che non era rilevante , ai fini dell’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso, che non avesse prodottol’originale di tale istanza in giudizio. 1.2.

Il motivo è inammissibile. Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema diimposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente che, avendo optato per la rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, abbia versato l'impostasostitutiva ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001 per poi aderire, in virtù di legge sopravvenuta, alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residuate, è legittimato a chiedere il rimborso dell'impostagià interamente versata con riguardo alla quota oggetto di duplice tassazione, purché nei limiti di quanto dovuto e versato in seguito alla nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, stante la volontarietà della scelta a suo tempo operata e la sua conseguente irrevocabilità (Cass. n.4423/2020).

La fattispecie in esame, anteriore all’entrata in vigore dell’art.7, comma 2, lett. ee), del d.l. n. 70/2011, riguarda la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva che ̀ stata versata per una precedente rivalutazione, nonché di non versare l’ultima rata ancora dovuta. Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), all'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), ha previsto che i contribuenti i quali abbiano già versato i tributi relativi alla prima rivalutazione, ed accedano anche alla seconda, possono chiedere il r.g. n.18206/2016 Cons. est.

Andreina Giudicepietro rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ... l'importo del rimborso non pù essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valoreeffettuata . Per le fattispecie anteriori all’entrata in vigore della suddetta disciplina, pur nell'assenza di una specifica previsione normativa in materia, questa Corte, con orientamento costante, ha affermato più volte che la possibilità del rimborsodeve comunque essere riconosciuta perch́ deriva dal principio generale del divieto di doppia imposizione.

In particolare,è stato precisato che per l e situazioni anteriori alla legge del 2011, come quella in esame, ̀ ammesso il rimborso dell'imposta (interamente) pagata in passato, ma nei limiti dell'importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento. La ratio di tale disciplina si rinviene nell'intenzione del legislatore di evitare che il contribuente possa ritrattaree revocare la scelta gi à operata in passato, ci ̀ che non sarebbe coerente con le finalità di interesse reciproco tra fisco e contribuente della disciplina in esame (Cass. sez. V, 12.11.2014, n. 24057).

Si è anche detto che il giudice del merito dovrà riconoscere al contribuente il diritto al rimborso, ma soltanto nei limiti di quanto effettivamente versato in occasione della prima rivalutazione, sino a concorrenza del valore di quanto effettivamente versato in relazione alla medesima quota di partecipazione parziale, in occasione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva conseguente alla seconda rivalutazione(vedi Cass. sez. V, 27/12/2019, n.34502). Si è dunque riconosciuta la possibilità di rimborso anche in caso di rivalutazione parziale, nei limiti della “quota– parte ” rivalutata, sul presupposto che la doppia imposizione si verifichi solo in caso di successiva rivalutazione del medesimo bene o della medesima partecipazione societariain precedenza affrancata. r.g. n.18206/2016 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Nel caso di specie, con accertamento in fattoinsindacabile in sede di legittimità ed in alcun modo censurato dal ricorrente, la C.t.r. ha ritenuto non vi fosse la prova dell’identità sostanziale dell’oggetto delle due rivalutazioni, considerato il tempo trascorso dal la scissione, la diversa forma societaria assunta dalla nuova società risultante dalla scissione, il patrimonio sociale raddoppiato in pochi anni a seguito di operazioni straordinarie e fusioni con altre società. In particolare, la C.t.r., tra gli altri elementi, evidenziavache la società Gelso era subentrata, a partire dal 1aprile 2008, in tutte le posizioni giuridiche della Finet s.r.l., a seguito di fusione per incorporazione inversa, e che il patrimonio netto di quest’ultima era praticamente raddoppiato in un triennio.

Il giudice di appello ha, dunque, escluso il diritto al rimborso del contribuente, in quanto quest’ultimo non aveva dimostrato che la seconda rivalutazione aveva avuto ad oggetto la medesima partecipazionesocietaria, già affrancata. Pertanto,il ricorso va dichiarato inammissibile e il contribuente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenz ia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que