Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 6365/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax litigation until July 10, 2023, to allow access to simplified dispute resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6365/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court granted a request to suspend the ongoing tax litigation until July 10, 2023. The taxpayer sought this suspension to access a simplified dispute resolution procedure introduced by recent legislation. Consequently, the proceedings were halted and reassigned to a new docket pending the implementation of the new mechanism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197; The court may suspend pending tax litigation to allow parties to access simplified dispute resolution procedures established by specific legislative provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation suspension simplified dispute resolution fiscal procedure reform administrative tax appeal procedural stay order società immobiliare accesso agli atti del contribuente arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 5442 / 20 1 6 , propost o da: IMMOBILIARE D’AURORA s.r.l. unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t. Federico Tironese, rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti LORENZO DEL FEDERICO e LAURA ROSA, presso i quali ha eletto domicilio in Roma, VIA DENZA, N. 20 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 747/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO- sezione staccata di Pescara , depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott.

Francesco Cortesi . Rilevato che: l’amministrazione finanziaria notificò a Immobiliare D’Aurora s.r.l. un avviso di accertamento con ripresaa tassazione di maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2006; la CTP di Pescara ha respinto l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso tale atto impositivo; il successivo gravame, interposto avanti la CTR dell’Abruzzo- sezione staccata di Pescara- è stato ritenuto inammissibile per tardiva costituzione della società appellante; quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e l’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso;

Considerato che: con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023;

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo.