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Ordinanza — n. 6350/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling the 10-year prescription period expired before the payment order notification could interrupt it.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6350/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a lower court decision that had dismissed his claim for prescription. The taxpayer argued that the ten-year limitation period for the payment order had not yet expired when the order was notified, but the lower court ruled it had. The court determined that the prescription period began running from the notification of the tax assessment notice in 2004, and the subsequent suspension of the period by a specific law did not extend the deadline enough to cover the gap until the payment order was served in 2014. Consequently, the court held that the right to collect the debt had expired, dismissing the claim for the debt while awarding costs to the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 2946, 2953 c.c.; Art. 2963 c.c.; The ten-year prescription period for the actio iudicati begins from the notification of the tax assessment notice, and a subsequent suspension of the period does not extend the deadline to include a later notification of a payment order if the original period has already expired.

Parole chiave

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prescription period tax assessment notice payment order notification actio iudicati suspension of terms limitation period tax collection ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
non ha ritenuto essere intervenuta la prescrizione dell’intimazione di pagamento per via del termine decennale di cui all’art. 2946 cod.
Art. 2953 c.c.
602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati (Cass.
Art. 2963 c.c.
Art. 360, nn. 3 and 5 cod. proc. civ.
Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 384, comma 2 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto , la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod.
art. 2946 cod. civ
non ha ritenuto essere intervenuta la prescrizione dell’intimazione di pagamento per via del termine decennale di cui all’art. 2946 cod.
art. 91 cod. proc. civ
ha condannato il contribuente alla rifusione delle spese di lite, pur essendo la controparte rimasta contumace, così tradendo lo spirito dell’art. 91 cod. proc. civ.
art. 2953 c.c
602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
articolo 2963 cod. civ
Nel caso di specie, in virtù dell'articolo 2963 cod. civ., il decennio si sarebbe compiuto il 26/01/2014 ove non fosse intervenuto l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/04/2017, n. 9076
per l'actio iudicati (Cass. 07/04/2017, n. 9076;
Cass. 11/03/2011, n. 5837
Cass. 13/02/2017, n. 3741
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27310/2016 R.G. proposto da: ERNESTO NARNI MANCINELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Migliavacca ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’avv. Sveva Bernardini. –ricorrente – contro EQUITALIA NORD. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2216/36/2016, depositata in data 14 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 26 gennaio 2004 il contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 6820031017201527 ai fini Irpef, relativa all’anno d’imposta 1996. Seguiva notifica dell’intimazione di pagamento n. 6820149023352568; il contribuente intuiva che la rettifica originasse da un accertamento condotto dall’ufficio in relazione ad Irpef, CSSN e Contributo Straordinario per l’Europa dovuti per l’anno 1996. Avv. Int. Trib.Erariali– IRPEF2. Avverso detta intimazione di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’agente della riscossione, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 4166/36/2015, rigettava il ricorso del contribuente, confermava l’atto impugnato e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; Equitalia Nord S.p.A. rimaneva contumace. Tale Commissione, con sentenza n. 2216/36/2016 , depositata in data 14 a prile 201 6, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la qualeil contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla durata della prescrizione. Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12, 25 e 50 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602 ed artt. 2946, 2948 e 2953 cod. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicand o e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto essere intervenuta la prescrizione dell’intimazione di pagamento per via del termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., iniziando questo a decorrere dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Sulla decorrenza del termine di prescrizione. Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agi artt. 12, 25 e 50 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602, artt. 474 e 480 cod. proc. civ. ed artt. 2935, 2946, 2953 e 2963 cod. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicand o e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel determinare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, dovendosi questo ravvisare nel giorno di notifica della cartella di pagamento. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Sulla liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa, ma contumace. Violazione di legge ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicand o e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha condannato il contribuente alla rifusione delle spese di lite, pur essendo la controparte rimasta contumace, così tradendo lo spirito dell’art. 91 cod. proc. civ. (evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha sopportato spese processuali per il riconoscimento e l’attuazione di un proprio diritto).

2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esamina t o, anzitutto i l secondo motivo la cui fondatezza assorbe la questione agitata nel primo motivo.

3. Il secondo motivo è fondato perché la C.t.r. ha errato nel ritenere che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo notificato al contribuente. Va precisato che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati (Cass. 07/04/2017, n. 9076;

Cass.11/03/2011, n. 5837). Nella fattispecie in esame, il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata, mediante il servizio postale, in data 22/07/2014, intimazione che traeva origine dalla cartella di pagamento notificata per posta raccomandata in data 26/01/2004 e tale circostanza è stata offerta in prova – ossia ammessa – in conseguenza di una istanza di accesso agli atti. Pertanto, decorrendo la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, tale data non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata ma dalla notifica della cartella di pagamento che costituisce già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (Cass. 13/02/2017, n. 3741).

Nel caso di specie, in virtù dell'articolo 2963 cod. civ., il decennio si sarebbe compiuto il 26/01/2014 ove non fosse intervenuto l’art. 1, comma 618 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (entrata in vigore il primo gennaio 2014), modificato dall’art. 1, comma 623, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 , ch e ha sospeso i termini di prescrizione fino al 16/06/2014. Sicchè i 26 giorni , dal primo al 26 gennaio 2014, rientranti nel periodo di sospensione fino al 16 giugno 2014, hanno ripreso a decorrere a far data dal 17 giugno 2014; quindi lo spirare definitivo dei 10 anni si è compiuto il 12 luglio 2014 con conseguente inutilità, ai fini dell’interruzione della prescrizione decennale,della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 22 luglio 2014 ossia 10giorni più tardi.

4. Anche il terzo motivo, che riguarda la disciplina delle spese processuali dell’appello (astrattamente fondato, in quanto il giudice di appello ha condannato il contribuente appellante alla refusione delle spese nei confronti dell’Equitalia Nord s.p.a., parte vittoriosa rimasta contumace nel giudizio di appello), rimane assorbito dall’accoglimento del secondo.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto , la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito. Condanna parte intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00