Cassation court allows appeal for violation of right to participation due to unexamined prior annulment of notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the second ground regarding proportionality as unsupported by evidence and absorbed the third ground into the first. The appellant argued the lower court violated procedural rights by failing to address the contradiction between a prior annulment of the notice and the subsequent mortgage registration. The court held that this specific issue of procedural contradiction was not examined, constituting a violation of the right to participation under Article 112 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma primo, n. 4) c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court must examine all contested issues raised by the parties; failure to address the contradiction between a prior annulment of a pre-notice and the subsequent mortgage registration violates the right to participation and requires the judgment to be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23104 del ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Curaba Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Virgone per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata salvatorevirgone@avvocatiagrigento.it del medesimo difensore; - r icorrente - contro Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentatae difes a da ll’Avv.
Sabrina Lipari p er procura speciale in Oggetto: iscrizione ipotecaria –atti prodromici – notifica- calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica sabrina.lipari@avvocatitrapani.legalmail.it del medesimo difensore; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6861/12/19, depositata il 26 novembre 2019; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che:
Riscossione Sicilia s.p.a. aveva notificato a Giuseppe Curaba una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria a seguito della notifica di diverse cartelle di pagamento; avverso il suddetto atto il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale diTrapani; avverso la decisione del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la motivazione del giudice di primo grado non era contraddittoria; dalla documentazione in atti emergeva che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate; la comunicazione di iscrizione di ipoteca era stata tempestiva ed era corretto l’importo per il quale era avvenuta l’iscrizione; il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il concessionario per la riscossione depositando controricorso; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per non avere esaminata la questione degli effetti sul giudizio dell’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca disposto da altra commissione tributaria; il motivo è fondato; va disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente del presente motivo in quanto esorbitantedall’oggetto del presente giudizio, posto che, invero, quel che si è inteso prospettare dal contribuente è l’incidenza sul presente giudizio degli effetti della pronuncia di annullamento dell’atto prodromico all’iscrizione ipotecaria; con riferimento, quindi, al presente motivo, va osservato che quel che, invero, era stataprospettata al giudice del gravame era la questione della contraddittorietà della pronuncia di primo grado per avere riconosciuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata annullata da altra commissione tributaria e, tuttavia, per avere comunque ritenuta legittima la successiva iscrizione ipotecaria; su tale specifica questionenon risulta essersi pronunciato il giudice del gravame, violando intal modo, il principio di cui all’art. 112, cod. proc. civ., avendo esaminato la diversa questione del vizio di omessa motivazione, nonostante il fatto che, come detto, quel che parte ricorrente aveva inteso censurare era la contraddittorietà intrinseca tra il fatto dell’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la successiva iscrizione di ipoteca; va, invero, ribadito (Cass., Sez.
Un., n. 1667/2014; Cass. civ., 16 settembre 2021, n. 25161) che la comunicazione di preavviso di iscrizione ha la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga all'emanazione dell'atto finale dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48) nonchè finalità compulsoria (spingere il debitore ina dempiente a non persistere nell'inadempimento con l'avvertimento, altrimenti, dell'iscrizione). con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 77, d.P.R. n. 602/1973, per avere il giudice del gravame, ai fini della valutazione del rapporto di proporzionalità tra il credito ed i beni sottoposti ad ipoteca, valutato esclusivamente il credito vantato, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il valore degli immobili sottoposti ad ipoteca; il motivo è infondato; il giudice del gravame ha correttamente fatto riferimento alla previsione di cui all’art. 77, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede; d’altro lato, il motivo si appalesa inammissibile, non avendo in alcun modo parte ricorrente specificato di avere posto in evidenza che il valore dei beni sottoposti all’ipoteca superasseil valore del doppio del credito; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella circostanza che altra Commissione tributaria aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del presente motivo; in conclusione, è fondato il primo motivo, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, con conseguente accoglimento del ricorso per il motivo accolto e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributari a di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassala sentenza censurata e rinvi a alla Corte di giustizia tributari a di secondo