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Ordinanza — n. 6340/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects appeal on tax penalties, ruling subjective fault is presumed absent only upon proof of impossibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6340/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Luciano Tucci's appeal against a tax authority decision confirming a payment order for 2009 income tax. Tucci argued that the tax penalties were inadmissible because the underlying income did not exist, while the tax agency contended that penalties require only conscious conduct, not proven intent or negligence. The court rejected the appeal, holding that while subjective fault is presumed absent, the taxpayer failed to prove absolute impossibility to act, and economic difficulties do not constitute force majeure.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. n. 472/1997; Art. 3 l. n. 689/1981: In tax administrative sanctions, mere voluntariness is insufficient; the taxpayer's awareness of the conduct is required, with fault presumed absent unless proven otherwise, and economic difficulties do not constitute force majeure.

Parole chiave

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tax administrative sanctions subjective fault presumption force majeure impossibility omissive tax violations economic difficulty defense dichiarazione dei redditi esecuzione per crediti fiscali dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
2139/20) «[i]n tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art.
Art. 3 l. n. 689 del 1981
53 e 97 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 109 t.u.i.r.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del t.u.i.r., dell’art.
Art. 2, comma 8bis d.P.R.
109 del t.u.i.r., dell’art. 2, comma 8bis, del d.P.R.
Art. 101, comma 5 t.u.i.r.
Sicché, come ha dedotto l’ufficio in controricorso, si doveva fare applicazione del regime delle perdite su crediti che, a norma dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., se risultano da elementi certi e precisi, sono deducibili nella prima dichiarazione utile;
Art. 384, quarto comma cod. proc. civ.
il terzo motivo non è fondato; in applicazione del potere-dovere della Corte, di cui all’art. 384, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1458 c.c
322 del 1998, dell’art. 1458 c.c., nonché degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2139/20
Per giurisprudenza costante della Corte (ex multis Cass. n. 2139/20) «[i]n tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art.
Cass. pen. n. 14789/19
Infatti, in relazione ai reati omissivi propri, attinenti alla materia tributaria, la Corte ha chiarito che integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (ex multisCass. pen. n. 14789/19).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12656/2016 proposto da: TUCCI LUCIANO, elettivamente domiciliato in Roma Via di Villa Severini 54, presso lo studio dell’avvocato Antonio Ciarciaglino (CRCNTN82S07L113G) rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Piva (PVILGU47H12L736S). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIACENTRO SPA. -Intimata - IRPEF CARTELLA PAGAMENTO Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 1975/2015 depositata il 09/11/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023; Rilevato che:

1. Luciano Tucci ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale (“C.T.R.”) della Toscana, indicata in epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef, addizionali, interessi e sanzioni, per l’annualità 2009, per un ammontare di euro 152.868,94, emessa in seguito ad un controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente (titolare della ditta individuale LU.PRO., che produceva e commercializzava macchinari industriali), ha confermato la sentenza di primo grado (n. 242/14) della Commissione tributaria provinciale di Lucca, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in ragione del fatto che con esso non venivano dedotti vizi propri della cartella, ma l’insussistenza del reddito dichiarato;

2. la C.T.R. (vedi pag. 4 della sentenza), dato atto che il reddito dichiarato per il 2009 era correlato all’emissione di due fatture per la cessione di un macchinario che non era stato pagato dall’acquirente e che, nell’àmbito del giudizio monitorio che ne era scaturito, il Tribunale di Lucca aveva accertato l’inesistenza del credito del signor Tucci (e cioè, dal punto di vista fiscale, l’inesistenza del reddito di cui si discute), afferma che il contribuente avrebbe dovuto emettere delle “note di credito” a fronte delle fatture non riscosse, e quindi contabilizzare il mancato incasso, oppure «correggere la propria dichiarazione dei redditi», o, ancora (in linea con quanto stabilito dal primo giudice), rappresentare il credito divenuto inesigibile nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi; aggiunge che «[d]i certo non è ammissibile la contestazione di una cartella esattoriale emessa su propria dichiarazione»; conclude che la richiesta dell’appellante di disapplicare le sanzioni non è accoglibile in quanto queste ultime (ibidem) «derivano da una situazione di oggettivo non pagamento dell’imposta e quindi non si può far riferimento alla esistenza, o inesistenza, di colpa nel comportamento del contribuente»;

Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del t.u.i.r., dell’art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 1458 c.c., nonché degli artt. 53 e 97 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato che la dichiarazione del contribuente sia emendabile in sede giudiziale;

2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 36bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte che conferma l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ravvisata dalla C.T.P., in ragione del fatto che al contribuente che impugna la cartella di pagamento scaturita da un controllo automatizzato della dichiarazione non sarebbe consentito dedurre vizi attinenti al merito della pretesa impositiva;

3. con il terzo motivo [«3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha respinto la richiesta del contribuente/appellante di disapplicazione delle sanzioni sull’erroneo presupposto che l’omesso versamento delle imposte integrerebbe un’ipotesi di colpa in re ipsa;

4. il primo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

5. la sentenza impugnata è conforme a diritto data la natura di atto meramente riscossivo e non di atto impositivo della cartella di pagamento, emessa, ai sensi dell’art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, all’esito della procedura di controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente, per il recupero delle imposte non versate correlate alla medesima dichiarazione. La conseguenza processuale di tale qualificazione giuridica della cartella è che essa poteva essere impugnata soltanto per vizio proprio (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992).

Inoltre, al contrario di quanto sostiene il contribuente, nella specie non si trattava di emendare la dichiarazione in sede contenziosa; infatti, la dichiarazione non era viziata da alcun errore. È accaduto che il credito, correttamente esposto in dichiarazione secondo il principio di competenza, è venuto meno. Sicché, come ha dedotto l’ufficio in controricorso, si doveva fare applicazione del regime delle perdite su crediti che, a norma dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., se risultano da elementi certi e precisi, sono deducibili nella prima dichiarazione utile;

6. il terzo motivo non è fondato; in applicazione del potere-dovere della Corte, di cui all’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., si deve corre ggere l a motivazione della sentenza impugnata che se da un lato nega erroneamente che ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria tributaria sia necessaria una condotta omissiva colpevole (e cioè caratterizzata quanto meno dall’elemento psicologico della colpa), dall’altro è conforme a diritto nella parte in cui disattende la richiesta del contribuente di disapplicazione della sanzione.

Per giurisprudenza costante della Corte (ex multis Cass. n. 2139/20) «[i]n tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente».

Nella fattispecie concreta per un verso non è contestata la coscienza e volontà della condotta omissiva e per altro verso il contribuente non ha fornito la prova dell’assenza del dolo o della colpa. Né si può attribuire valore di esimente alle difficoltà economiche dallo stesso dedotte. Infatti, in relazione ai reati omissivi propri, attinenti alla materia tributaria, la Corte ha chiarito che integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (ex multisCass. pen. n. 14789/19).

D’altra parte, per la stessa giurisprudenza, l’assoluta impossibilità deve essere collegata a eventi che sfuggono al dominio finalistico dell’agente, e tra questi ultimi non rientra la perdurante crisi di impresa, nella specie attestata dalla circostanza che, nel periodo di imposta all’esame (2009), la ditta del contribuente era priva di liquidità e pagava parte dei fornitori attingendo ad una “linea di fido” bancario;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato;

8. le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo a favore dell’ufficio e non dell’agente di riscossione che non ha partecipato al giudizio di cassazione -seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif