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Ordinanza Interlocutoria — n. 6337/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify tax payment effects of simplified dispute resolution requests.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6337/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court for further procedural steps. The appellant, Hyperion Holding, sought to cancel tax assessments against a defunct company, arguing the tax authority lacked jurisdiction or that the assessments were invalid. The court noted the appellant had filed requests for simplified dispute resolution but failed to clarify why no payments were due for two of the three tax years in question. Consequently, the court remanded the case to the lower court to obtain clarifications on the extinguishing effects of these requests and to address a pending referral to the Supreme Court regarding a specific legal presumption.

Regesto Legislator

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Art. 36, d.P.R. n. 600/1973; Art. 6, d.l. n. 119/2018: When a cassation appeal concerns the validity of tax assessments but the appellant has filed requests for simplified dispute resolution without clarifying their extinguishing effects, the court must remand the case to the lower court to obtain necessary clarifications from the parties.

Parole chiave

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tax assessment cancellation simplified dispute resolution extinguishing effects remand to new role tax fraud mechanism liquidator liability supreme court referral differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, d.P.R. n. 600/1973
Luigi Castello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica luigicastello@pec.ordineavvocatitorino.it del medesimo difensore; - r icorrente - contro Oggetto: art. 36, d.P.R.
Art. 6, d.l. n. 119/2018
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Testo completo

nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28329 del ruolo generale dell’anno 20 18 proposto da: Hyperion Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Castello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica luigicastello@pec.ordineavvocatitorino.it del medesimo difensore; - r icorrente - contro Oggetto: art. 36, d.P.R. n. 600/1973 – cancellazione società –accertamento - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delPiemonte, n. 438/3/2018, depositata il 26 febbraio 2018; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Maurizio Boggio, quale liquidatore della società Elite Computer Industrie s.r.l. (cessata), nonché in proprio, un avviso di accertamento per il pagamento delle imposte evase dalla suddetta società negli anni 2008, 2009 e 2010 oltre che delle conseguenti sanzioni; ulteriori avvisi di accertamento erano stati notificati, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, nei confronti dei soci della società Hyperion Holding s.r.l. e Pasquale Massimo, nonché del Trust Elite; era stato accertato, in particolare, che la società Elite Computer Industrie s.r.l. era stata coinvolta in un meccanismo di frode per avere utilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e che aveva indebitamente detratto l’iva e dedotti i costi; inoltre, era stato contestato che Boggio Maurizio, in veste di liquidatore, aveva trasferito al trust una rilevante posta attiva distraendo i beni della società ed avvantaggiando i soci; avverso gli atti impositivi avevano proposto separati ricorsi Boggi Maurizio, Pasquale Massimo,la società Hyperion Holding s.r.l. e il Trust Elite; la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado tutte le parti soccombenti avevano proposto separatiappelli; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione, ha rigettato gli appello, in particolare ha ritenuto che: sussisteva la legittimazione passiva del Trust Elite; l’avviso di accertamento notificato alla società Hyperion Holding s.r.l. era stato emesso dall’ufficio territorialmente competente, attesa l’applicazione del meccanismo successorio conseguente alla cancellazione della società di cui la stessa era socia; sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973; la pretesa era legittima in quanto basata sull’accertamento di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto la società Elite Computer Industrie s.r.l. era un mero schermo utilizzato da Maurizio Boggio per realizzare lo schema frodatorio;

Hyperion Holding s.r.l. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato atre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; ritenuto che: va in primo luogo evidenziato che il ricorso è stato proposto unicamente dalla società Hyperion Holding s.r.l., sicchè la controversia è limitata solo alla questione relativa alla legittimità della pretesa impositiva fatta valere nei suoi confronti; inoltre, va dato atto che la società ha depositato una istanza di sospensione del giudizio per avere la stessa presentato domanda di definizione delle controversie ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018 ed una successiva memoria; a tal proposito, la società ha prodotto le domande di definizione relative ai tre diversi avvisi di accertamento, precisando che solo per il primo avviso di accertamentoha provveduto al pagamento della prima rata, avendo beneficiato del pagamento dilazionato, mentre per gli altri due avvisi di accertamento non sarebbe risultato dovut o alcun importo, sicchè non ha provveduto ad alcun versamento; parte ricorrente, a tal proposito, non chiarisce la ragione per cui per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010 l’importo da versare sarebbe pari a zero; inoltre, va evidenziato che, relativamente alla questione prospettata con il secondomotivo di censura, relativa al fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, la presunzione di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato nei confronti della società presuppone logicamente la sussistenza di un valido accertamento nei confrontidella medesima di ricavi non contabilizzati, è stato di recente oggetto di rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2022; si rende, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo sia per richiedere chiarimenti alle parti in ordine alla complessiva produttività di effetti estintivi del giudizio delle domande di definizione agevolata presentate dalla società sia in considerazione della sopra segnalata ordinanza interlocutoria;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo invitando le parti a fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla complessiva produttività di effetti estintivi del giud