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Ordinanza — n. 6308/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax refund claim where taxpayer failed to prove debt existence beyond declaration exposure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6308/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to order a tax refund. The taxpayer argued that exposing tax credits in a declaration automatically created a definitive right to reimbursement, even after the tax authority's power to audit expired. The court rejected this, ruling that the taxpayer bears the burden of proving the factual existence of the debt, which requires more than mere declaration exposure.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis, 38, 43 DPR 600/1973; Art. 2697 c.c.: In tax refund cases, the taxpayer must prove the factual existence of the credit, and exposure in a declaration is insufficient.

Parole chiave

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tax refund burden of proof declaration exposure insufficiency tax credit existence audit term expiration fiscal debt verification arretrati d'imposta pagamento degli arretrati rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis DPR 600/1973
2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 38 DPR 600/1973
Art. 43 DPR 600/1973
Art. 2697 c.c.
36 bis, 38 e 43 dpr 600/1973 ed art. 2697 cc, in relazione all’art.
Art. 2 comma 58 Legge 350/2003
36 bis, 38 e 43 dpr 600/1973 ed art. 2697 cc, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/10/2012, n. 18427
Cass. 30/10/2018, n. 27580
Cass. Sez. U. 15/03/2016, n. 5069
Cass. 17/06/2016, n. 12557
Cass. 17/06/2016, n. 12557;
Cass. 31/01/2018, n. 2392
Cass. 31/01/2018, n. 2392), dichiarando di non condividere alcune recenti pronunce di legittimità (segnatamente: Cass.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7823/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro BASTOGI SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Scrofa 57, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Zoppini (ZPPGCR65M20H501A) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giuseppe Russo Corvace (RSSGPP50D13L049X), Giuseppe Pizzonia (PZZGPP60H15H224O). -Controricorrente - IRPEG, DINIEGO RIMBORSO Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4951/2015 depositata il 22/09/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, per quanto ancora rileva, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto l’appello della Bastogi S.p.a. contro la decisione (sent. n. 13744/14) della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Irpeg e Ilor risultante dalla dichiarazione, per il 1984, dell’incorporata FIMI S.p.a., a causa della mancanza di prova dell’invio e della ricezione della lettera del 2006 con la quale la società richiedeva il rimborso dei suddetti crediti Irpeg e Ilor;

2. per la C.T.R., il credito Irpeg evidenziato in dichiarazione, in assenza di rettifica della dichiarazione da parte dell’ufficio, era divenuto definitivo e pertanto era rimborsabile;

3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della decisione d’appello; la società resiste con controricorso; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis, 38 e 43 dpr 600/1973 ed art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n.

3) cpc»], si premette che è pacifico che la società contribuente ha chiesto il rimborso dei crediti di imposta Irpeg e Ilor esposti nella dichiarazione dell’anno 1984 dall’incorporata FIMI S.p.a. e che, quanto all’Irpeg, l’ufficio, ritenuto applicabile l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, che prevede la rinuncia dell’amministrazione finanziaria ad eccepire la prescrizione dei crediti di imposta recati dalle dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997, aveva negato il rimborso in quanto la società non aveva dimostrato l’esistenza del relativo diritto, non essendo a tal fine sufficiente la mera esposizione del credito in dichiarazione.

L’ufficio soggiunge che, invece, in relazione al credito Ilor, aveva eccepito la prescrizione, poiché l’articolo 2, comma 58, non si applica a tale imposta. Dato atto che la C.T.R. ha ravvisato la prescrizione del credito Ilor, l’Agenzia delle entrate denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che, con riferimento all’Irpeg, haaffermato la sussistenza de l credito di imposta in quanto esposto in dichiarazione e cristallizzatosi dopo la scadenza del termine di controllo exart. 43, d.P.R. n. 600 del 1973;

2. il motivo è fondato;

3. questa Corte ha stabilito che «[i]ncombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» (Cass. 26/10/2012, n. 18427; conf., Cass.30/10/2018, n. 27580). Successivamente, le Sezioni unite (Cass. Sez. U., 15/03/2016, n. 5069; conf. Cass. 17/06/2016, n. 12557;

Cass. 31/01/2018, n. 2392), dichiarando di non condividere alcune recenti pronunce di legittimità (segnatamente: Cass. n. 9339/2012 e n. 2277/2016) e di ritenere preferibile la soluzione accolta dalla pregressa giurisprudenza, hanno chiarito che «[i]n tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcunprovvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”»;

4. la C.T.R. non si è attenuta ai princìpidi diritto sopra enunciati, che il Collegio condivide e ai quali va data continuità;

5. non è fondata, infine, l’eccezione della contribuente di giudicato interno sulla spettanza degli interessi anatocistici (che la parte assume di avere chiesto nell’istanza di rimborso), per la mancata impugnazione del capo relativo agli interessi, nel caso in cui sia accertato il suo diritto al rimborso del credito Irpeg. Infatti, non si configura alcuna acquiescenza parziale dell’ufficio in ragione della pregiudizialità della contestazione relativa all’obbligazione principale rispetto a quella di corresponsione degli interessi;

6. in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,