Italian tax court dismisses appeal due to improper service of documents to a non-representative lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision annulling tax assessments. The regional court had ruled in favor of the company because it accepted late-bank documents submitted by the taxpayer. However, the Cassation Court found the proceedings flawed because the tax authority had served documents only to a lawyer who was not the sole representative of the company at that time. Consequently, the court ordered the case to be remanded for proper service of documents to ensure valid adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1716 c.c., comma 2; Art. 85 cod. proc. civ.: The appointment of multiple lawyers implies separate mandates; the death or resignation of one does not automatically terminate the other's representation unless explicitly stated, requiring re-notification to the remaining representative to establish valid adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7205del ruolo generale dell’anno 2016proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro Mobili Amore s.r.l., in persona del legale rappresentante; -intimata - Oggetto: accertamento –conti bancari –prova - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 634/18/15, depositata il 20 febbraio 2015; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Mobili Amore s.r.l. due avvisi di accertamento ed una successiva cartella di pagamento con i quali erano stati accertati e richiesti maggiori redditi non dichiarati relativamente agli anni 2003 e 2004, avendo contestato l’indebita deduzione di costi non inerenti e maggiori ricavi sulla base di indagini finanziarie su conti correnti dell’amministratore della società; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso relativo all’anno 2003; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto l’appello, annullando gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento, in particolare ha ritenuto che:doveva ritenersi ammissibile la ragione di doglianza del vizio di motivazione degli avvisi di accertamento per non essere stati prodotti né la documentazione bancaria né il processo verbale di constatazione cui gli stessi facevano richiamo, sebbene la stessa non era stata proposta con il ricorso introduttivo ma con la successiva “memoria con documenti”, tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle entrate ne aveva implicitamente accettato il contraddittorio nella prima difesa utile e del fatto che il giudice di primo grado non ne aveva rilevato l’inammissibilità e l’Agenzia delle entrate non aveva proposto appello incidentale; la suddetta ragione di doglianza era fondata in relazione alla mancata produzione della documentazione bancaria; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura; la società è rimasta intimata; ritenuto che: in via pregiudiziale, va rilevato la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della intimata; invero, risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica nei confronti del difensore domiciliatario Avv.
Marco Maria Mangiameliche attesta la mancata consegna per irreperibilità; dalla sentenza censurata, inoltre, risulta che la società aveva nominato altro difensore al quale, dunque, doveva essere effettuata la notifica una volta riscontrata l’irreperibilità dell’altro difensore; non rileva, va precisato, che dalla sentenza censurata risulta che il secondo difensore Avv. Gaetano Siciliano aveva rinunciato al mandato; questa Corte ha precisato che la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art.1716 c.c., comma 2 (Cass.civ., 31 marzo 2017 n. 8525;
Cass. civ., 17 novembre 2021, 3400); in sostanza, il conferimento del mandato difensivo a due diversi procuratori implica che ciascuno di essi ha la propria autonomia, sicchè, nel caso di rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, questi continua, in forza di ultrattività del suo mandato, a rappresentarla, ai sensi dell’art. 85, cod. proc. civ.; pertanto, la circostanza che la notifica ad uno dei due difensori è risultata priva di effetti avrebbe dovuto indurre alla notifica nei confronti dell’altro difensore, sebbene questi avesse rinunciato, in quanto non formalmente sostituito da nuovo difensore; si rende pertanto necessario il rinnovo della notifica alla intimata ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio;
P.Q.M.
La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, onerando la ricorrente al rinnovo della notifica entro il term