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Ordinanza — n. 6287/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal, extinguishing proceedings due to voluntary payment under simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6287/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax proceedings extinguished after the taxpayer voluntarily submitted to a simplified settlement scheme and paid the disputed VAT. The lower court had rejected the tax authority's appeal regarding solidary liability for unpaid VAT on a vehicle sale, citing contradictory evidence of fraud. Consequently, the Court applied the specific provision allowing termination of the case when the debt is settled via the simplified procedure, shifting costs to the party who initiated the payment.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 118/2019; When a taxpayer voluntarily submits to a simplified settlement scheme and pays the debt, the tax proceedings are extinguished by operation of law, terminating the litigation regardless of prior administrative appeals.

Parole chiave

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simplified settlement scheme tax proceedings extinction solidary liability VAT voluntary payment tax appeal dismissal condono delle spese procedurali dilazione di pagamento cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 118/2019
in liquidazione, esercente l’attività di compravendita di auto usate, una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 60bis, d.P.R.
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Testo completo

nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10797 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro Orefice Giuseppe, quale ex liquidatore della società Plurimarche Auto dei F.lli Orefice srl, estinta, nonché Orefice Mario e Orefice Renato, quali ex soci, rappresentati e difes i da ll’Avv.

Sergio Caianiello per Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti – solidarietà passiva del cessionario - ivamente inesistenti –reverse charge - procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, n. 172, presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 28/22/13, depositata il 4 marzo 2013; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Plurimarche Auto dei F.lli Orefice s.r.l. in liquidazione, esercente l’attività di compravendita di auto usate, una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, a titolo di responsabilità solidale con la società Auto Auto s.r.l.per il pagamento dell’iva non versata; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la cartella di pagamento non era priva di motivazione, risultando in essa chiaramente evidenziato che la stessa era stata emessa a titolo di solidarietà nel pagamento dell’iva non versata; circa l’acquisto ad un valore inferiore a quello normale, le considerazioni espresse dall’Agenzia delle entrate erano contraddittorie e, inoltre, non v’era alcuna prova in ordine alla consapevolezza della frode perpetrata dalla società cedente;l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui hanno resistito Orefice Giuseppe, quale ex liquidatore della società Plurimarche Auto dei F.lli Orefice srl, estinta, nonché Orefice Mario e Orefice Renato, quali ex soci, depositando controricorso; parte ricorrente ha, altresì, depositato una istanza del 7 giugno 2019 di sospensione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.6, d.l. 119/2018, nonché una successiva memoria e documentazione comprovante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il relativo pagamento; ritenuto che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia, trasmessa in data 30 maggio 2019, relativa alla cartella di pagamento di cui alla presente controversia, nonché copia del modello di pagamento F24 attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto; in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 13, d.l. n. 118/2019, va dichiarata l’estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzionedel processo con spe