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Ordinanza — n. 6280/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against lower court for exceeding appeal grounds and unclear reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6280/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the lower court's decision which had rejected the taxpayer's claim. The lower court erroneously found violations of procedural rights regarding information duties and contradictory proceedings, despite the taxpayer admitting knowledge of the document and raising only formal defects. The court ruled that the lower court's reasoning exceeded the scope of the appeal and lacked a clear basis for its findings on procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. n. 546/92; Art. 12 legge n. 212/2000: When a second-instance judgment exceeds the grounds of the appeal or fails to provide a clear ratio decidendi regarding procedural violations, the cassation court must quash the decision and remit the case.

Parole chiave

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tax appeal procedure excess of appeal grounds procedural contradiction information duty violation cassation remittal durata dell'infrazione notifica tardiva dei difetti durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di extra o ultra petizione in quanto erano state poste a base della decisione circostanze non dedotte dall’appellante.
Art. 36 d.lgs. n. 546/92
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.
Art. 12 comma 7 legge 212/2000
4 c.p.c., perché la motivazione è contraddittoria e fuorviante, essendosi riferita prima alla violazione di obblighi di informazione e, poi, alla violazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000.
Art. 12 legge n. 212 del 2000
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art.
art. 112 c.p
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 36 d.lgs. n. 546/92
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.
art. 12 comma 7 legge 212/2000
4 c.p.c., perché la motivazione è contraddittoria e fuorviante, essendosi riferita prima alla violazione di obblighi di informazione e, poi, alla violazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1359/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente contro MEVEPA SRL -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 487/2019 depositata il 23/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010 nei confronti della società MEVEPA srl disconoscendo costi e ammortamenti con conseguente maggiore IRAP e IVA per euro 56.818,76.

Quest’atto è stato impugnato dalla contribuente davanti alla CTP di Chieti che, con sentenza 371/16, ha rigettato il ricorso. Avverso questa pronunzia la società ha proposto appello che la CTR Abruzzo ha accolto, «ritenendo assorbente la violazione dell’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’omessa allegazione del pvc». Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si affida a tre motivi. Rimane intimata la società. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di extra o ultra petizione in quanto erano state poste a base della decisione circostanze non dedotte dall’appellante. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché la motivazione è contraddittoria e fuorviante, essendosi riferita prima alla violazione di obblighi di informazione e, poi, alla violazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. non sussistendo, comunque, alcuna violazione dei doveri di informazione previsti dai commi 2,3,6 e 7. I tre motivi possono essere considerati unitariamente e sono fondati.

2. La ricorrente ha trascritto l’atto d’appello della società e non vi è corrispondenza tra le ragioni della decisione, ritenute assorbenti dalla CTR, e i motivi d’appello che, con riguardo agli aspetti formali, concernevano soltanto l’«omessa notificadell’avviso di accertamento» e l’«irrituale sottoscrizione ed apparente motivazione» dell’atto. Non risulta, poi, che sia stata proposta in appello alcuna doglianza in ordine alla violazione dell’art. 12 cit., che la CTR invece ha considerato nella stessa motivazione, mentre, quanto all’omessa allegazione del pvc, nell’esposizione del fatto nell’atto dall’appello la società addirittura ammette che il pvc era «conosciuto dalla contribuente». La motivazione della CTR, quindi, eccede i limiti della domanda proposta in appello.

3. Oltretutto, non è chiara la concreta ratio decidendi della decisione con riguardo, in particolare, alla violazione del contraddittorio, in quanto, la sentenza si riferisce, sempre in maniera assai generica e senza alcun puntuale riferimento agli atti di causa, dapprima all’omessa informazione ex art. 12 cit. e poi all’inosservanza del termine dilatorio ex art. 12 comma 7 cit..

4. Peraltro, proprio gli atti, riportati per autosufficienza in ricorso, non confermano quegli argomenti: quanto all’informativa, è stata trascritta la pag. 5 del pvc che riporta integralmente le informazioni che devono essere rese al contribuente ai sensi dell’art. 12 cit.; quanto al termine dilatorio, già la CTP aveva rilevato il rispetto del termine di sessanta giorni tra la verifica e la notifica dell’avviso di accertamento «perché la prima risale al 28.11.2014 e la seconda all’11.6.2015» (v. trascrizione da pag. 2 della sentenza di primo grado, in ricorso sub motivo 1).

5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione