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Ordinanza — n. 6261/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as tax dispute settled by voluntary simplified agreement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6261/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal against the Regional Tax Court's rejection of the taxpayer's appeal dismissed. The taxpayer had previously submitted a request for a simplified tax definition and paid the first installment, which legally perfected the settlement. Consequently, the court ruled the proceedings extinguished because the simplified agreement was completed before the administrative denial deadline.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 6 d.l. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The judicial proceeding is extinguished when the taxpayer perfects the simplified tax definition by submitting the request and paying the required installments, rendering further litigation unnecessary.

Parole chiave

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simplified tax definition tax dispute settlement proceedings extinction first installment payment administrative deadline debito fiscale ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 6 d.l. 119/2018
Con memoria depositata il 24 gennaio 2023 il contribuente, dato atto che l’Ufficio non aveva emesso provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, termine previsto dall’art. 6, comma12, d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
L’art. 391 cod. proc. civ. prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez.
Art. 6 comma 12 d.l. n. 119 del 2018
Con memoria depositata il 24 gennaio 2023 il contribuente, dato atto che l’Ufficio non aveva emesso provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, termine previsto dall’art. 6, comma12, d.l.
art. 391 cod. proc. civ
L’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169
prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169).
Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27646/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro CARDI NICOLO’, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni, 18,presso lo studio dell’Avv. Federica Menici e rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Cortinovis e Paolo Ricciardi, –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L OMBAR DIA n. 5983 / 1 6 , depositata il 17/11/2016; IPREFAVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio2023 dal consigliere Rosanna Angarano ; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi estinto il ricorso. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entratericorre, nei confronti di Nicolò Cardi , che resiste concontroricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p.di Milano che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisidi accertamento con i quali, per gli anni di imposta 20 0 5 , 2006 e 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito . L’accertamento scaturiva dall’attività ispettiva avviata a seguito di informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese.

2. Con nota del 27 maggio 2019 il contribuente ha depositato copia della domanda trasmessa all’Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) , d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed ha allegato la quietanza di versamento della prima rata.

3. Con memoria depositata il 24 gennaio 2023 il contribuente, dato atto che l’Ufficio non aveva emesso provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, termine previsto dall’art. 6, comma12, d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l’estinzione del giudizio. Considerato che:

1. Il contribuente ha documentato, con riferimento a tutti gli atti impositivi oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata. Non risulta che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato entro il 31 luglio 2020 diniego alla definizione. Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve,di conseguenza, dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata. L’art. 391 cod. proc. civ. prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169).

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichi