Italian tax court remands case to new role pending Supreme Court ruling on liquidator liability prerequisite.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court remitted the case to a new role pending a decision from the Supreme Court on a preliminary question of law. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate the legal representative's liability under specific tax regulations. The court deferred the final judgment until the Supreme Court resolves whether the tax authority must first certify the company's debt before pursuing the liquidator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 DPR 602/1973; Art. 112 c.p.c.: The court must decide on the preliminary question of whether the financial administration's action against a liquidator presupposes the prior certification and registration of the company's tax debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13573/2015 proposto da: RINALDI VITO, in proprio e, per quanto occorrere possa, nella sua qualità di legale rappresentante della società Consorzio Gruppo Intesa sino al 19/4/2007, elettivamente domiciliato in Roma Via Taro 35, presso lo studio dell’avvocato Claudio Mazzoni (MZZCLD53H01H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianfranco Rondello (RNDGFR50L10L840O). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -Resistente con atto di costituzione – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
VENETO, n. 1904/2014 depositata il 25/11/2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. IRPEG, IRES, IVA, IRAP ACCERTAMENTO RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vito Rinaldi ricorre, con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con atto di costituzione, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che - in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, ai fini Irpeg, Ires, Iva, Irap, e per omesso versamento delle ritenute Irpef per il personale dipendente, per i periodi di imposta 2002, 2003, 2004, 2005, emanati nei confronti del Consorzio Gruppo Impresa che, per quelle annualità, aveva omesso le dichiarazioni, e nei confronti del contribuente, quale legale rappresentante del consorzio – ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Padova (n. 16/13) che, dopo averli riuniti, aveva respinto i ricorsi del consorzio e del suo legale rappresentante.
2. Con il primo motivo di ricorso [«I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, dell’art. 7 della legge 212/2000, e dell’art. 36, comma5, del d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che, nella parte in cui nega il vizio di motivazione degli atti impositivi, che collegano la responsabilità del contribuente al suo ruolo di legale rappresentante del consorzio, trascura di considerare che, a norma dell’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, detta qualifica è soltanto il presupposto della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori e che, per essere congruamente motivato, l’attoimpositivo deve indicare alcuni elementi (nella specie mancanti) quali la norma di riferimento, in relazione alle diverse fattispecie disciplinate dall’articolo 36, l’entità delle somme che si assumono sottratte a imposizione, le prove della misura del quantum debeatur, i periodi di imposta ai quali si riferisce l’asserita responsabilità degli amministratori e dei liquidatori.
3. Con il secondo motivo [«II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, commi 1, 2 e 4, del d.P.R. 602/1973, dell’art. 182 del t.u.i.r., dell’art. 3 del d.lgs. 472/1997 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»], si assume che, per la sentenza impugnata, gli atti impositivi contestano al contribuente la responsabilità di cui al quarto comma dell’articolo 36. Detto ciò, il ricorrente ascrive al giudice tributario di appello di avere costruito una motivazione rafforzata, non presente negli avvisi di accertamento, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.
Sotto altro profilo, è dedotta l’omessa pronuncia sulle seguenti eccezioni contenute nell’atto di appello: (i) carenza di motivazione degli avvisi in punto di limiti quantitativi e temporali della responsabilità del contribuente; (ii) mancanza di prova, da parte dell’ufficio, circa l’entità degli importi che sarebbero stati sottratti al fisco; (iii) asserita (ma insussistente) riferibilità della responsabilità di cui all’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito Irpeg/Ires in linea capitale, anche rispetto agli interessi e alle sanzioni, dato che la norma non menziona gli interessi, a differenza di altre disposizioni (artt. 32, 33, 34 e 35) del medesimo decreto, e ostando all’applicazione delle sanzioni a carico del legale rappresentante il principio di legalità exart. 3, d.lgs. n. 472 del 1997.
4. Questa sezione tributaria, con ordinanza n. 35805/2022, ha rimesso al Primo Presidente la questione di massima di particolare rilevanza - limitrofa al tema del decidere di questa causa - se l’azione dell’amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, presupponga l’accertamento del debito tributario della società e la sua iscrizione a ruolo. Va quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite , fissata per l’udienza del 4 aprile 2023.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolope