Italian tax court dismisses appeal on VAT refund denial due to lack of proof for non-commodity status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the case to be retried in public session after finding procedural prerequisites met under Article 375 of the Civil Procedure Code. The taxpayer argued that their construction project in Arzachena constituted objective situations warranting exemption from 'shell company' rules, but the Regional Tax Commission rejected this due to insufficient evidence of project progress. The court upheld the lower court's decision to schedule a public hearing rather than rule on the merits immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, second comma, cod. proc. civ.; The Court of Cassation may order a case to be retried in public session when the statutory prerequisites for such a procedure are met, ensuring transparent adjudication of tax disputes regarding shell company status.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8233/2012 R.G. proposto da: IMMOBILIARE ERITREA SRL (C.F. 13281530157), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. CESARE GLENDI e dall’Avv. Prof. LUIGI MANZI in virtù di procura speciale per atto Notaio L. Stucchi in Milano del 13 marzo 2021, Rep. N. 184619, elettivamente domiciliata presso lo studio Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, 5 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – società di comodo Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, n. 21/36/11, depositata in data 8 febbraio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente IMMOBILIARE ERITREA SRL, esercente l’attività di ristrutturazione, locazione e vendita di immobili, ha separatamente impugnato due provvedimenti di diniego di rimborso IVA, imposta risultante dalle dichiarazioni dei periodi di imposta 2006 e 2007; che l’Ufficio aveva motivato il diniego con la non operatività della società contribuente a termini dell’art. 3, comma 45, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e che la società contribuente ha ritenuto sussistere situazioni oggettive al fine di disapplicare la disciplina sulle società operative, stante il fatto che nei periodi di imposta la società era impegnata in un intervento edilizio di ampio respiro in Comune di Arzachena, località Miriacheddu, che per lungo tempo non avrebbe generato reddito; che la CTP di Milano ha accolto i ricorsi riuniti; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 8 febbraio 2011, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società contribuente non abbia assolto all’onere di fornire la prova ad essa incombente circa la sussistenza di situazioni oggettive tali da consentire la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo, non avendo giustificato i motivi per i quali il progetto edilizio non fosse stato ancora ultimato, né avendo la contribuente evidenziato un progressivo avanzamento dei lavori; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; che la società contribuente ha depositato istanza di adesione alla disposizione di cui all’art. 10 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e successiva istanza di trattazione, dichiarando di non voler più usufruire della disposizione agevolativa.
CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti di cui all’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. per la trattazione della causa in pubblica udienza; P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione della causa in pubblic