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Ordinanza — n. 6198/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper notification to the wrong tax authority entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6198/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was notified to Agenzia delle Entrate Riscossione instead of the original issuing authority, Agenzia delle Entrate. The appellants argued for the cassation of a regional tax commission decision regarding registration tax, but failed to address the procedural defect. The court ruled that the right to appeal belongs exclusively to parties formally involved in the first and second-instance proceedings, and since the correct entity was not part of the merit judgment, the contradiction was not established.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The right to file a cassation appeal is reserved exclusively for parties who have formally assumed the status of party in the merit judgment; appeals against acts issued by entities not involved in the lower proceedings are inadmissible due to lack of contradiction.

Parole chiave

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improper notification tax authority entity lack of contradiction cassation inadmissibility procedural defect legitimate standing tax collection agency domanda di designazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 et seq. c.p.c.
225; 1.2.ne consegue che, non essendo stato instaurato il contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile; 1.3 come, difatti, statuito dalla Corte, posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell’art. 360 e ss.
Art. 111 Cost.
Art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
L. 1° dicembre 2016, n. 225
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779
Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass., 16 gennaio 2012, n.
Cass., 16 gennaio 2012, n. 520
25779; Cass., 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., 16 giugno 2006, n.
Cass., 16 giugno 2006, n. 13954
520; Cass., 16 giugno 2006, n. 13954; Cass.
Cass. Sez. U., 28 novembre 2001, n. 15145
13954; Cass. Sez. U., 28 novembre 2001, n. 15145).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28862-2020 proposto da: GELFUSAANTONIO EMBASSYIMMOBILIARE S.r.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e dife s i dall’Avvocato RAFFAELE SCIRÈ giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificataavv.raffaele.scire@puntopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 745 /20 20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 12/ 02 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssaANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Antonio Gefusa ed Embassy Immobiliare S.r.L. propongono ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 937 /201 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione, notificato dall’Agenzia delle entrate,di maggiore imposta di registro relativo a contratto di opzione per pe rsona da nominare ed al successivoatto di dichiarazione di nom i na ;

Agenzia delle entrate riscossione, a cui è stato notificato il ricorso, è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1.il ricorso non è stato notificato al destinatario dell’impugnazione, Agenzia delle entrate, quale ente che ha emesso l’atto impugnato e che, a tale titolo,ha dunque partecipato al giudizio in primo e secondo grado, ma a diverso soggetto, Agenzia delle entrate riscossione, ovvero l’ente a cui spettano esclusivamente le funzioni relative alla riscossione nazionale, subentrato dal 1° luglio 2017 alle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, quale convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; 1.2.ne consegue che, non essendo stato instaurato il contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile; 1.3 come, difatti, statuito dalla Corte, posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell’art. 360 e ss. cod. proc. civ., sia ai sensi dell’art. 111 Cost.),o per resistere ad esso, spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito, ciò che preclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (v.

Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass., 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., 16 giugno 2006, n. 13954; Cass. Sez. U., 28 novembre 2001, n. 15145).

2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ov e dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto