Italian tax court dismisses appeal due to tax dispute settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a settlement agreement reached between the taxpayer and the Revenue Agency. The taxpayer had appealed a regional commission decision regarding 2004 income tax assessments, but the Revenue Agency later confirmed the matter was resolved under specific legislative provisions. Consequently, the court ordered the termination of the proceedings and assigned litigation costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a tax dispute is definitively settled between the taxpayer and the Revenue Agency, the judicial proceedings must be extinguished without prejudice to the settlement's validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15867/2014 R.G. proposto da Apuzzo Giacomo, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Galassi Panuzzi n. 3, presso lo studio dell’avv. Gerardo D’Antuono, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Festino giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 123/28/13, depositata l’8 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 123/28/13 del 08/04/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Giacomo Apuzzo avverso la sentenza n. 188/22/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento AE procedeva alla ricostruzione del reddito in applicazione degli studi di settore;
2. Giacomo Apuzzo impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale. CONSIDERATO CHE 1. con memoria del 17/02/2022 l’Agenzia delle entrate dava atto della intervenuta definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
2. preso atto della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, va senz’altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio;
3. le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della ma