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Ordinanza — n. 6144/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows taxpayer appeal against tax commission's sectoral markup application despite regular books.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6144/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Rita Vietri's appeal against a regional tax commission decision that adjusted her business income using sectoral average markups. Vietri argued the reasoning was flawed because sectoral averages are not sufficient presumptions when her own books were regular, while the tax agency contended the method was legally sound. The court rejected the taxpayer's claim that regular accounting automatically invalidates sectoral comparisons, ruling instead that extreme discrepancies justify such adjustments even with compliant records.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: In tax assessments, sectoral average markups constitute a valid legal basis for inductive income verification even with regular accounting, provided the deviation from the taxpayer's declared rate reaches levels of abnormality and irrationality that render the documentation untrustworthy.

Parole chiave

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tax income assessment sectoral average markup regular accounting books abnormality threshold inductive verification method tax commission decision Cassation appeal ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
con il primo motivo di ricorso Rita Vietri deduce violazione dell’art. 39, primo comma, lett.
Art. 2697, c.c.
Art. 2727, c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 1.3.
Cass. n. 22347 del 13/09/2018
Cass. n. 27488 del 09/12/2013
Cass. n. 27488 del 09/12/2013; Cass.
Cass. n. 20201 del 24/09/2010
27488 del 09/12/2013; Cass. n. 20201 del 24/09/2010; da ultimo, in senso conforme, si vedano anche Cass.
Cass. n. 32129 del 12/12/2018
20201 del 24/09/2010; da ultimo, in senso conforme, si vedano anche Cass. n. 32129 del 12/12/2018; Cass.n.
Cass. n. 27552 del 30/10/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15262/2014 R.G. proposto da Vietri Rita, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandra Stasi giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia n. 229/26/14, depositata il 28 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Percentuale di ricarico. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 229/26/14 del 28/01/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 93/02/09 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuntiti proposti da Rita Vietri avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 e il conseguente atto di contestazione sanzioni; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate ricostruiva i ricavi applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico pari al duecento per cento; 1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello evidenziando, per quanto ancora interessa, che la percentuale di ricarico congrua da applicare sul costo del venduto era pari al centocinquanta per cento, corrispondente al ricarico evincibile dalle medie di settore, anche in presenza di contabilità regolare e in assenza di scostamenti abnormi;

2. Rita Vietri impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso Rita Vietri deduce violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente indicato la percentuale di ricarico sulla base delle medie di settore, che non costituiscono presunzioni gravi precise e concordanti, e senza chiarire le ragioni della scelta; 1.1. il motivo è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono; 1.2. va, in primo luogo, evidenziato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 1.3. nel casodi specie, la motivazione sicuramente sussiste ed è, altresì, logica: l’avviso di accertamento si fonderebbe legittimamente, secondo la CTR, sulla differenza tra la percentuale di ricarico dell’impresa individuale e quella risultante dall’applicazione delle medie di settore, indipendentemente dalla regolarità della contabilità e dalla abnormità di quella differenza; 1.4. la motivazione, peraltro, è erronea in diritto; 1.5. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento dei redditi d'impresa, è legittimo il ricorso al metodo induttivo, anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, ove la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza raggiungano livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da rendere complessivamente inattendibile la documentazione contabile» (Cass. n. 22347 del 13/09/2018;

Cass. n. 27488 del 09/12/2013; Cass. n. 20201 del 24/09/2010; da ultimo, in senso conforme, si vedano anche Cass. n. 32129 del 12/12/2018; Cass.n. 27552 del 30/10/2018); 1.6. nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto, ritenendo che, in presenza di contabilità regolare, l’utilizzazione della media di settore possa comunque legittimare l’accertamento analitico- induttivo del reddito d’impresa, anche in assenza di una difformità evidente tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella calcolata sulla base delle medie di settore;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR assunto come presunzione grave, precisa e concordante la percentuale di ricarico media di settore; 2.1. in ragione dell’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo resta assorbito;

3. in conclusione, va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr