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Ordinanza — n. 6141/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite procedural error under Art. 112 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6141/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Orbetello's appeal against a regional tax commission decision regarding waste fees. The municipality argued the lower court failed to address specific appeal grounds and lacked proper motivation. The court ruled that the appellant's failure to explicitly cite the procedural defect under Article 112 of the Code of Civil Procedure rendered the complaint inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: A defect in the lower court's proceedings, such as omitting a ruling on an appeal ground, must be raised by the appellant by specifically citing the procedural error under Art. 112 c.p.c., not merely alleging substantive law violations.

Parole chiave

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inadmissibility procedural defect omitted appeal ground ruling Art. 112 c.p.c. citation substantive vs procedural error tax commission jurisdiction imposta sul tonnellaggio imposta sulle imbarcazioni tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
CecconataUltimo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto avverso due avvisi di accertamento concernenti la Tarsu per gli anni 2009 e 2010 conseguenti alla omessa denuncia nei termini di cui all’art. 70 d.lgs.
art. 369 c.p
In particolare, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l'improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest'ultima (Sez.
art. 132 c.p
111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.
art. 348 ter c.p
doppia conforme e non avendo il ricorrente neppure dedotto che le due sentenze di merito fossero fondate su ragioni in fatto differenti, il vizio motivazionale denunciato incorrerebbe nella violazione del divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006
Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022
Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20881/2020proposto da: COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore Avv.Andrea Casamenti ( C.F.: 8200 1470531 ), el ettiva men t e domiciliato in G rosse t o, alla Via San t orr e di Santarosa n. 5, p resso lo studio dell' Avv. A lessi a Carretta(C.F.: CRRLSS72L67G088V), che lo rapp re s enta e d ifende in virtù di procura in calce al ricorso e di delibera della G.M. n. 147 del 05.06.2020; -ricorrente - contro Ditta individuale CECCONATA Ultimo, con sede in Orbetello, Loc. Fonteblanda, alla V ia della Quercia n. 21 (P. IVA: 006100360539) , in persona del titolare Cecconata Ultimo (C.F. :

CCCLTM45A28G088P), rappresentato e difeso,in forza di procura in calce al controricorso, dall ’A vv. Michele Martini del Foro di Grosseto (C.F. MRTMHL 64T08 E 202 Z ) e Avvisiaccertamento Tarsu – Occupazione area demaniale destinata ad ormeggio di natanti domiciliato presso il suo studio legale inGrosseto, alla V ia Senese n. 72 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1 5 93 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Toscan a in data 14/11/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Ritenuto infatto 1.

CecconataUltimo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto avverso due avvisi di accertamento concernenti la Tarsu per gli anni 2009 e 2010 conseguenti alla omessa denuncia nei termini di cui all’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, in relazione alla occupazione dell’area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti in località Talamone.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il Comune non avesse competenza in materia, spettando la stessa all’autorità portuale.

3. Sull’appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale Toscana rigettava il gravame, rilevando che l’attività portuale fosse sottratta alla potestà impositiva da parte del Comune e sottoposta alla disciplina dell’Autorità Marittima, che la regolamentava e vigilava.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Orbetello sulla base di due motivi. Cecconata Ultimo ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.

4) e 5), c.p.c., per omessa e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità e per omessa esposizione e valutazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per difettare completamente l’esposizione, sia pur sintetica, delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del rigetto e per essere immotivata e contraddittoria. 1.1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di improcedibilità o inammissibillità del ricorso per cassazione per omessa allegazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.Invero, la omessa menzione, nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Sez. 3, Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021).

In particolare, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l'improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest'ultima (Sez. 5, Sentenza n. 7621 del 24/03/2017; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011, secondo cui il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione - cioè entro venti giorni dalla notificazione - determina l'improcedibili tà del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità).

Del resto, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Sez. 5, Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021). 1.2.

Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiavedi lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (non assumendo più rilevanza la sola insufficienza o contraddittorietà della motivazione), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr.

Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione della sentenza impugnata non si ponga al di sotto del minimo costituzionale, avendo la CTR rilevato, sia pure con motivazione sintetica, che l’attività portuale era sottratta alla potestà impositiva da parte del Comune e sottoposta alla disciplina dell’Autorità Marittima ex art. 16 l. n. 84/1994, che la regolamentava e vigilava sugli adempimenti connessi. Non senza tralasciare che, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e non avendo il ricorrente neppure dedotto che le due sentenze di merito fossero fondate su ragioni in fatto differenti, il vizio motivazionale denunciato incorrerebbe nella violazione del divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sui motivi di appello formulati, la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 e l’eccesso di potere per mancato apprezzamento dei presupposti di fatto, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per non aver la CTR considerato che sussiste la legittimazione e la competenza dell’ente comunale ad imporre la Tarsu nelle aree portuali, come quella di Talamone, in cui non sia stata istituita un’Autorità portuale. 2.1. Preliminarmente il motivo non si rivela complessivamente inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c..

Invero, sulla base di tale divieto, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, laddove, nel caso di specie, vengono formulate due distinte censure (la prima di omessa pronuncia su due motivi di appello e la seconda per violazione di legge quanto al profilo della legittimazione attiva in capo al Comune ad emettere avvisi di accertamento per Tarsu) chiaramente distinguibili. Avuto riguardo alla omessa pronuncia in ordine ai motivi di gravame concernenti la violazione degli artt. 62, 65 e 69 del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 4 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Comune di Orbetello con delibera CC n. 14 del 15.3.2010 e l’errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento in ordine all’applicabilità della Tarsu alle annualità accertate (motivi che, pur sinteticamente esposti a pagina 7 del ricorso, sono stati sviluppati, attraversola trascrizione – in osservanza del principio di autosufficienza – dei passaggi salienti dell’atto di appello, alle pagine 4 e 5 dello stesso ricorso, per poi essere ripresi alle pagine 12 e 13 di quest’ultimo), 2.2.

Pur tuttavia, il motivo è inammissibileper un altro profilo. Invero, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c., come nel caso di specie, o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte dichiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale -di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo (Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006; conf.

Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

3. Alla stregua delle considerazioniche precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.600,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1