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Ordinanza Interlocutoria — n. 6085/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal process pending review of new legislative provisions on tax collection procedures.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6085/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court suspended the tax appeal process until July 10, 2023, following a request by the taxpayer under the new law. The taxpayer challenged a tax assessment regarding surface rights, while the Revenue Agency argued for inadmissibility based on procedural defects and timeliness. The suspension was granted to allow the Court to review the impact of recent legislative changes on the case's procedural timeline.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; The Court may suspend ongoing proceedings to review the applicability of new legislative provisions that could affect the procedural posture or substantive outcome of the dispute.

Parole chiave

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tax appeal suspension legislative review procedural timeliness surface rights tax Cassation procedure contestazione della realizzazione impugnazione della cancellazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
In data 13 gennaio 2023 la contribuente ha depositato memoria illustrativa e successivamente, in data 18 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art.
Art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
546, e dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
119, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Art. 53, d.lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 83, TUIR
Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 83, TUIR e falsa applicazione dell’art.
Art. 2425-bis, cod. civ.
83, TUIR e falsa applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., nonc hé degli artt.
Art. 9, comma 5, TUIR
Art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19167/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro SOCIETA’ AGRICOLA AGRIFERA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, rappresenta e difesa dagli avv. Tonio Di Iacovo, Benedetta Rossi e Delia Berto, elettivamente domiciliati in Roma, viale Castro Pretorio, 122, il tutto come da procura speciale ad autentica Galfano di Marsala; -controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 49,depositata L’otto gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha preso atto dell’istanza di sospensione. SOSPENSIONE L.RILEVATO CHE:

1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso di accertamento con cui era ripreso a tassazione ai fini IRES l’importo di € 2.698.803,80, costituito da plusvalenza per cessione di proprietà superficiaria di due impianti, non considerati ai fini della determinazione dell’imponibile. La CTP accoglieva il ricorso e quindi l’Agenzia proponeva appello davanti alla CTR, che però dichiarava il medesimo inammissibile per sua tardività.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. L’Agenzia, in relazione al ricorso incidentale, ha a sua volta depositato controricorso. In data 17 maggio 2022, a seguito della proposta, le parti hanno depositato apposita memoria. Con ordinanza n. 27176/22 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. In data 13 gennaio 2023 la contribuente ha depositato memoria illustrativa e successivamente, in data 18 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ, poiché la sentenza della CTR ha ritenuto il difetto di specificità dei motivi d’appello.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 83, TUIR e falsa applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., nonc hé degli artt. 9, comma 5, TUIR e 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

4. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nu