Cassation court remands case to lower courts to verify existence of litigation power and order tax agency to produce documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to the lower courts to verify the existence of the litigation power attached to the submitted appeal. The appellant argued that the appellate court erred by declaring the appeal inadmissible due to a missing power of attorney, failing to order the tax agency to produce the original documents as required by law. The court agreed that this was a procedural issue requiring factual verification of the attached documents before ruling on admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182 c.p.c.; Art. 22 D.Lgs. 546/1992: When the existence of a litigation power is disputed, the court must order the production of the original documents to verify the defect of representation rather than immediately declaring the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10331/2021 R.G. proposto da: PASTORE GENNARO, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Sorbo, elettivamente domiciliato in Casapulla, via Nazionale Appia, 156, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, n. 4862,depositata il 16 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. PROCURA ALLELITI Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia Entrate-Riscossione notificava a Gennaro Pastore una cartella di pagamento (n. 02820170023034835000) per € 99.445,60 (IRPEF 1995, sanzioni, interessi e contributo SSN) avverso la quale lo stesso proponeva ricorso. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto dal solo difensore tecnico senza la procura. Veniva proposto allora ricorso in appello e la CTR, la quale però rigettava l’appello.
2. Il contribuente proponecosì ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. La sola Agenzia delle Entrate si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 11 maggio 2022, a seguito della proposta, il difensore del contribuente ha depositato apposita memoria. Con ordinanza n. 22704/22 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. CONSIDERATO CHE:
1. Con l’unico motivo la difesa del contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 18, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 125 e 182, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero violato le indicate norme indicate avendo ritenuto insanabile l’assenza di procura, facendone conseguire l’inammissibilità del ricorso introduttivo, come già statuito dal giudice di primo grado, trascurando che a mente dell’art. 182, cod. proc. civ., il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di rappresentanza e assegnare un termine perentorio per la costituzione ovvero per il rilascio della procura alle liti o la sua rinnovazione, con effetto sanante.
Altrettanto varrebbe, in base alla lettura adeguatrice delle norme richiamate in epigrafe e ritenute violate, nel caso del processo tributario, a seguito di quanto statuito da Cass. Sez. U.02/12/2004, n. 22601. In applicazione di tali disposizioni, così interpretate, il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare all’Agenzia delle Entrate di esibire il ricorso introduttivo alla stessa notificato unitamente alla procura alle liti, e ciò in applicazione della previsione di cui all’art. 22, d.lgs. n. 546/1992.
2. Il Collegio, rilevato che si discute in ordine alla sussistenza di una procura che si allega da parte del ricorrente essere sussistente ma unita all’atto notificato, mentre risulterebbe insussistente in base alle difese erariali, ritiene opportuna l’acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, trattandosi di questione processuale, rispetto alla quale il giudizio si estende ai relativi accertamenti. Va conseguente disposto il rinvio a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito. Dispone conseguentemen