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Ordinanza — n. 6064/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal due to late filing and lack of appeal timeliness. Equitalia's appeal was timely; defendant's revocation was untimely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6064/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the revocation appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory long-term deadline. The defendant argued the prior judgment had become final due to the creditor's delayed appeal, claiming the lower court erred in assessing the statute of limitations. The court rejected this, noting the creditor's appeal was timely filed and the defendant's revocation request arrived after the expiration of the six-month period.

Regesto Legislator

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Art. 65 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 327 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the short or long limitation period, regardless of alleged errors in the prior judgment's finality.

Parole chiave

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revocation appeal statute of limitations judicial finality procedural inadmissibility tax collection enforcement ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio riattivazione del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 65 D.Lgs. n. 546 del 1992
Proponeva la contribuente ricorso per revocazione ex art. 65 D.Lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la sentenza della CTP era già passata in giudicato, per effetto dell’effettuata notificazione, con conseguente decorso del cd.
Art. 327 c.p.c.
Non risultando la notificazione della stessa ai fini del decorso del termine breve, il termine lungo ex art. 327 cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di V.
art. 115 c.p
Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”.
art. 327 cod. proc. civ
Non risultando la notificazione della stessa ai fini del decorso del termine breve, il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., nella specie di mesi sei trattandosi di ricorso in primo grado depositato in data 10 maggio 2012, tenuto conto della sospensione feriale ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21841/2016 R.G. proposto da : V. LA GATTA S . R . L . , elettivamente domiciliat a in ROMA LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato DI FALCO DOMENICO (DFLDNC65D19G964C) rappresentato e difeso dagli avvocati FIMIANI GIUSEPPE (FMNGPP68T07F839P) e PALMA GIOVANNI (PLMGNN78T27F799Z) -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato DI FIORE MICHELE (DFRMHL58D08F839Z) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 951/2016depositata il 05/02/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. La contribuente V. LA GATTA S.R.L. impugnava il provvedimento di ipoteca trascritto in Napoli sugli immobili di sua esclusiva proprietà in Somma Vesuviana nonché le sottese 36 cartelle esattoriali per un totale complessivo di euro 2.436.748,87. La CTP di Napoli, con sentenza n. 673/18/12 del 28 settembre 2012, dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto oneri previdenziali, accoglieva il ricorso nel resto.

Proponeva appello Equitalia Sud S.p.A.; non si costituiva la contribuente e la CTR della Campania, con sentenza n. 16242/17/14 depositata il 19 dicembre 2014, accoglieva l’appello.

2. Proponeva la contribuente ricorso per revocazione ex art. 65 D.Lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la sentenza della CTP era già passata in giudicato, per effetto dell’effettuata notificazione, con conseguente decorso del cd. termine breve, a fronte di tardiva proposizione del ricorso in appello da parte di Equitalia, e che il comportamento di quest’ultima denotasse dolo, in quanto non poteva non sapere del già decorso termine per proporre appello.

3. La CTR della Campania, con la sentenza epigrafata, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione. 3.1. In particolare, la CTR – ricordato come il ricorso in revocazione deducesse che la sentenza della CTP era stata notificata il 10 dicembre 2012 e, spirato il termine breve, era divenuta definitiva l’8 febbraio 2013, mentre Equitalia aveva depositato l’appello solo il 12 aprile 2013 – escludeva la ricorrenza di un errore revocatorio, sostenendone la non ravvisabilità nel caso di errore che costituisce frutto dell’apprezzamento anche implicito delle risultanze processuali.

“Nella specie” –prosegue la CTR – il giudice d’appello “ ha valutato in modo esplicito la regolarità della notifica dell'atto di appello tanto da dare atto […] che ‘la controparte non si è costituita ed il collegio, con ordinanza del 4.4.2014, ha mandato ad Equitalia di rinotificare l'atto di appello alla società La Gatta s.r.l. presso il procuratore costituito nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando a nuovo ruolo’. Dunque il giudice di appello nel disporre la rinotifica dell'atto di appello con contestuale rinvio a nuovo ruolo del giudizio ha proceduto ad una analisi della notifica dell'atto medesimo e dunque ha valutato appieno le risultanze processuali [….

C]iò porta ad escludere che nel caso di specie possa ricorrere una ipotesi di cd. ‘errore revocatorio’ con conseguente inammissibilità del ricorso in revocazione”.

4. Avverso la superiore sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resiste Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., incorporante Equitalia Sud S.p.A., con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce: “Violazione [dell’]art. 360, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”. 1.1. La sentenza impugnata non ha “provveduto ad affrontare, trattare ed eventualmente rigettare i due motivi ‘tipici’ di revocazione proposti dalla ricorrente”, con riguardo a:

“Violazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c. Contrarietà della sentenza ad altra precedente, avente autorità di cosa giudicata tra le parti” e “Violazione dell’art. 395, n. 1, c.p.c. Sentenza effetto di dolo di una parte in danno dell’altra”. Il motivo prosegue nell’illustrazione delle due “violazioni” denunciate in revocazione, indi così riprende: “Alla luce di ciò la sentenza ricorsa non può che essere integralmente cassata per la pacifica violazione del principio di non contestazione”. Il motivo si addentra in un’ampia illustrazione del principio di non contestazione, indi così nuovamente riprende:

“Appare assolutamente lampante che le circostanze dedotte nei due motivi di revocazione (giudicato e dolo) erano oltremodo rilevanti ai fini del giudizio, affinché ricadesse su Equitalia l'onere di contestazione. Né tantomeno si può mettere in discussione che i detti motivi rappresentassero i fatti principali ovvero i fatti costitutivi del diritto azionato […]”. Dopo un’ulteriore trattazione dedicata al principio di non contestazione, il motivo così conclude: “Risulta, altresì, pacifico che nel gradi di appello operi la preclusione della contestazione per tardività”.

2. Con il secondo motivo si deduce: “Violazione [dell’]art. 360[,] nn. 4 e 5[,] c.p.c. Nullità della sentenza per assente, carente e/o contraddittoria motivazione circa la formazione del giudicato”. 2.1. La sentenza impugnata – si denuncia – è nulla “ in quanto non sorretta da adeguata e corretta motivazione […]. Infatti il giudice che ha emesso la sentenza non poteva mai omettere od errore” – così, alla lettera, nell’originale – “ nella valutazione circa il passaggio in giudicato o meno della sentenza, per il semplice fatto che la tardività della notifica dell’atto di appello ha generato l’omessa costituzione in giudizio della società V.

La Gatta s.r.l. e, pertanto, il giudice non è stato mai messo in condizione di discernere circa l’esistenza o meno del giudicato formatosi. La contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata si evidenzia chiaramente dal palese travisamento del fatto storico in sé, non potendosi contestare che proprio la formazione del giudicato precedente all’appello incardini la fattispecie tipica dell’errore revocatorio […]. La sentenza impugnata è, pertanto, viziata [da] omessa pronunzia riguardo il mancato esame in relazione ai due motivi di revocazione proposti […]. [La] contraddittorietà […] si sublima anche nell’immotivata compensazione delle spese […]”.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Lo è – come rilevato dalla controricorrente – in quanto tardivamente proposto. Invero, la sentenza impugnata, alla stregua di quanto risulta dal frontespizio, è stata depositata il 5 febbraio 2016. Non risultando la notificazione della stessa ai fini del decorso del termine breve, il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., nella specie di mesi sei trattandosi di ricorso in primo grado depositato in data 10 maggio 2012, tenuto conto della sospensione feriale ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, andava a scadere il 6 settembre 2016.

Il ricorso, invece, è stato proposto, a mezzo del servizio postale, solo il 10 settembre 2016, giusta quanto emerge dalla ricevuta di accettazione della raccomandata n. 76442900599-1, che reca l’indicazione dattiloscritta: “10/09/2016 11:46”. Ne consegue la tardività del ricorso. Pertanto, la contribuente deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo. Sussistono altresì i presupposti processuali per dichiararla tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna V. LA GATTA S.R.L. a pagare ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., quale incorporante di Equitalia Sud S.p.A., le spese, liquidate in euro 17.000. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di V. LA GATTA S.R.L., di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica