Italian tax court revokes appeal ruling, remanding case due to insufficient evidence of tax fraud fabrication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation revoked the appellate court's decision and remanded the case for a new trial. The court found that the tax authority's evidence regarding fabricated invoices was merely speculative, lacking concrete proof of intent to defraud. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer to provide specific evidence contradicting the tax authority's findings, which they failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016; When tax fraud is alleged based on discrepancies in invoice formats and disclaimed payments, the tax authority must provide concrete evidence of intent rather than relying on mere conjecture, as the burden of proof rests on the taxpayer to refute such presumptions with specific facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 2423 / 20 22 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Global Trading s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giovanni Montella, elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’Avv.
Fabrizio Imbardelli; -controricorrente - Ric. n. 2423/2022 sez. T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. per la revocazione dell’ordinanza n. 41946 del 30 dicembre 2021 della Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta daldott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 2 1 dicembre 2022 , tenutasi senza la presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore Generale , dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto di accogliere il ricorso per revocazione e di pronunciarsi sull’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 5903/28/14 dichiarando l’estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia, a seguito dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia a norma dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016; lette le memorie dell’Agenzia delle Entrate, ex art. 378 c.p.c.
Fatto Da un processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza in seguito ad una verifica della posizione fiscale della società Global Tradings.r.l. (d’ora in avanti, anche “la società” o “la contribuente”), emerse una serie di fatture contabilizzate dalla società Kris s.r.l. per operazioni imponibili indicate da quest’ultima nella dichiarazione dei redditi ed emesse (ma non annotate) dalla Global Trading s.r.l. per la vendita di batterie e cariche di batterie. Emersero anche assegniche, a detta del legale rappresentante della Kris s.r.l., Fabio Salemme, erano stati consegnati a Carmela Esposito, legale rappresentante della società contribuente, che Ric. n. 2423/2022 sez.
T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. tuttavia dinanzi ai verbalizzanti aveva disconosciuto le fatture e gli assegni. Gli assegni erano stati rinvenuti nell’ambito di un controllo eseguito nel territorio della Repubblica di San Marino su una società e su soggetti operanti nell’ambito delle frodi carosello. A sua volta, Global Trading s.r.l. aveva acquistato le batterie dalla società Italtrade s.r.l., una società “cartiera”. Sicché, l’Agenzia delle Entrate notificò alla odierna contribuente un avviso di accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2006, con il quale accertò fatture emesse ma non contabilizzate per un totale imponibile di euro 680.678 con iva al 20% pari ad euro 136.136; maggiori ricavi non dichiarati pari ad euro 430.163; una fattura ricevuta dalla Italtrade s.r.l., società “cartiera”, per l’acquisto di merci per euro 16.741 con iva pari ad euro 3.348.
In definitiva, furono determinate le maggiori imposte dovute in euro 405.728, oltre interessi e sanzioni. Su ricorso della società contribuente, la C.T.P. di Napoli accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. riformò in parte la sentenza di primo grado, ritenendo fondate le doglianze dell’Agenzia con riguardo alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, rigettandole tuttavia con riferimento alla omessa contabilizzazione delle fatture di vendita alla Kris s.r.l. Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 39 d.P.R. 600/73; 54 d.P.R. 633/72; 2697 e 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratesi doleva del malgoverno delle regole di riparto dell’onere della prova da parte della C.T.R., che pur avendo esplicitato in motivazione gli indizi gravi, precisi e concordanti che conducevano a ritenere che la contribuente avesse evaso l’iva e l’imposta sul reddito in relazione a delle vendite di merce effettuate in favore di Kris s.r.l., in base a Ric. n. 2423/2022 sez.
T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. delle mere congetture aveva ritenuto non provata l’evasione di Global Trading s.r.l., così anche violando l’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art.
40. Con il secondo motivo di ricorso (erroneamente numerato come terzonel corpo del ricorso per revocazione), rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si doleva dell’omessa pronuncia da parte della C.T.R. su l procedimento utilizzato dall’Ufficio per ricostruire i ricavi occultati dalla contribuente. Con l’ordinanza qui impugnata, la S.C. ha dichiarato inammissibileil ricorso perché non sarebbe stato notificato né presso il domicilio eletto(presso l’Avv.
Nicola Velotti), né presso la sede della società, né sarebbe stato correttamente notificato presso il legale rappresentante. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’Agenzia dell e Entrate ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto: la notifica dell’originario ricorso per cassazione al domiciliatario della contribuente, dott. Nicola Velotti, era stata eseguita ed era andata a buon fine, come risulta dalla relata di notifica versata agli atti del giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza di inammissibilità. La società contribuente resiste con controricorso.
Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. L’Agenzia delle Entrate ha depositato due memorie. Diritto 1.Il motivorevocatorio è fondato. 1.1. Agli atti del fascicolo risulta che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Campania era stato notificato correttamente al domiciliatario della contribuente, difensore di quest’ultima nel giudizio di appello (dott. Nicola Velotti) , con consegna di copia del ricorso allasua collaboratrice di studio, sig.ra Maria Rosaria Perna. La sentenza impugnata, dunque deve essere revocata e occorre procedere al giudizio rescissorio, pronunciando sull’originario ricorso Ric. n. 2423/2022 sez.
T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di appello. 2.Innanzitutto rileva la Corte, aderendo alle difese dell’Avvocatura erariale, che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Oggetto delle definizioni agevolate compiute dalla contribuente, ex art. 6del d.l. n. 193 del 2016 ed ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, infatti, sono stati i carichi iscritti a ruolo sulla bas e della sentenza della C.T.R. della Campania e sulla base de ll’accertamento impugnato in primo grado (per un terzo dei maggiori imponibili accertati, ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973), non l’avviso di accertamento n. TF503AB04514/2011, che era stato emanato per un importo maggiore non ancora posto in riscossione , visto che la legittimità del suo recupero è ancora oggetto di accertamento giudiziario, avendo l’Agenzia delle Entrate impugnato la sentenza d’appello.
3. Si deve, dunque, passare all’esame dei due motivi di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello della C.T.R. della Campania. 3.1.Il primo motivo è fondato. L’Agenzia delle Entrate si duole che la C.T.R. abbia assunto, a sostegno della sua decisione, una motivazione apodittica, gravemente contraddittoriae fondata su mere congetture. Tale doglianza coglie nel segno. Infatti, dopo aver spiegato che la “diversità” di foggia delle fatture Global Trading s.r.l. annotate nella contabilità della Kris s.r.l.
è un elemento di prova sfavorevole alle tesi difensive della contribuente, visto che chi agiva per essa ben avrebbe potuto artatamente confezionare in maniera diversa le fatture di vendita per poi poterle credibilmente disconoscere, la sentenza di appello depotenzia il rilievo probatorio del riferito elemento affermando che se la odierna contribuente avesse voluto precostituirsi il motivo di un credibile disconoscimento delle fatture di vendita le avrebbe stampate con Ric. n. 2423/2022 sez. T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. delle caratteristiche che si sarebbero discostate ancor di più dalle originali.
Orbene, tale affermazione non è altro che una congettura, non fondata su alcun elemento concreto. Ed è anche illogica, in quanto pretendedi argomentare le intenzi oni della contribuente sulla base di una maggiore o minore diversità della foggia delle fatture rinvenute nella contabilità della Kris s.r.l. rispetto a quella che ordinariamente caratterizzava i documenti contabili della Global Trading s.r.l. Di concreto, invece, vi è che gli assegni che il legale rappresentante della Kris s.r.l. ha dichiarato essere stati versati,in pagamento della merce acquistata, nelle mani di Esposito Carmela, legale rappresentante della odierna contribuente, sono stati rinvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino, nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza su soggetti dediti a frodi carosello , nell a quale è stata accertata la partecipazione anche della odierna contribuente, come risultaperaltro dalla stessa sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato l’annotazione nella contabilità della Global Trading s.r.l. di fatture emesse da un soggetto inoperante(la Italtrade s.r.l.).
Non vi è dunque alcun elemento, tra quelli evidenziati dalla C.T.R., che sia idoneo, anche solo presuntivamente, a ritenere che la Kris s.r.l. abbia “fabbricato” le fatture apparentemente emesse dalla Global Trading s.r.l. per trarne un indebito vantaggio fiscale, mentre le irregolarità della contabilità tenuta dalla contribuente hanno legittimato un accertamento induttivo tramite presunzioni ( Sez. 5, Sentenza n. 9946 del 23/06/2003; Sez. 5 -, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019), rispetto al quale sarebbe stato onere della contribuente fornire concreti elementi probatori di segno opposto che non si risolvessero nellemere congetture avallate dalla C.T.R., fondate sul mero “disconoscimento” da parte della legale rappresentante della Global Trading s.r.l. delle fatture annotatedalla Ric. n. 2423/2022 sez.
T –ud. 21-12-2022 est. Napolitano A. Kriss.r.l. e de gli assegni “recuperati” a San Marino dalla Guardia di Finanza. Di qui le violazioni di legge indicate nella rubrica del motivo esaminato. 3.2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza di appello ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza della Corte di Cassazione impugnata. In accoglimento del primo motivo d el ricorso per cassazione , cassa la sentenza della C.T.R. della Campania,assorbito i l secondo motivo. Rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Camp