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Sentenza — n. 6034/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing receipt notice and lack of defense activity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6034/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the recipient failed to submit the required receipt notice for the judicial officer's delivery. The taxpayer, Giliola Mattioli, did not engage in any defensive activity, and the receipt notice was only deposited by the state attorney after the public hearing began. Consequently, the appeal was rejected as the law permits no extension of time for depositing this document when the opposing party remains silent.

Regesto Legislator

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Art. 149 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: The receipt notice for a cassation appeal sent by postal service is required solely to prove the perfection of notification; without it and in the absence of defensive activity by the respondent, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility judicial notification receipt lack of defensive activity taxation procedure rules postal service delivery proof autorità fiscale retroattività della rendita d'invalidità rilevazione e rendicontazione contabili

Disposizioni normative citate

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Art. 149 cod. proc. civ.
1.1 Il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito per la notificazione, ex art. 149 cod. proc. civ., dall’Ufficiale giudiziario ma , allo stesso non risulta allegato, ovvero depositato in atti, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato.
Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 379 cod. proc. civ.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art.
Art. 372 cod. proc. civ.
civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod.
art. 149 cod. proc. civ
1.1 Il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito per la notificazione, ex art. 149 cod. proc. civ., dall’Ufficiale giudiziario ma , allo stesso non risulta allegato, ovvero depositato in atti, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato.
art. 140 cod. proc. civ
civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod.
art. 379 cod. proc. civ
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 627 del 14/01/2008
Cass. n. 18361 del 12/07/2018
, tra le altre, Cass. n. 18361 del 12/07/2018 ; Cass.
Cass. n. 26108 del 30/12/2015
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Testo completo

sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro MATTIOLI GILIOLA; -intimata- avverso la sentenza n. 4972 / 13 / 1 7 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il29 novembre 2017 ; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli,il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Tributi-Processo- Inammissibilità ricorso per cassazione uditi, per la ricorrente, gli A vv. ti Maria Francesca Saveri e Angelo De Curtis. Fatti di causa. Da indagini esperite dalla Guardia di finanza risultò che Giliola Mattioli aveva sottoscritto una polizza assicurativa con istituto bancario svizzero del Gruppo Credit Suisse. La contribuente, su richiesta dell’Ufficio , consegnò documentazione dalla quale emerse la detenzione in Svizzera di investimenti e attività finanziarie non dichiarati; da qui, la contestazione della violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale di cui all’art.4 del d. l. n. 197 del 1990, per gli anni dal 2004 al 2012, non avendo la contribuente compilato, negli anni oggetto di controllo, il quadro RW delle dichiarazioni dei redditi.

L’atto di irrogazione delle sanzioni venne impugnato dalla contribuente con ricorso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, ritenuta assorbente ogni altra eccezione, sia di diritto che di merito, rideterminò la misura delle sanzioni applicando alla sanzione più grave l’aumento del 50% previsto dall’art.12, comma quinto, del d.lgs. n.472 del 1997 e l’aumento del 25% di cui al primo comma dello stesso art.12. La decisione, appellata dalla contribuente, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale ha dichiarato l’illegittimità del l’atto di contestazione.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenutoche la norma di cui all’art.12, comma 2 ter del d.l. n. 78 del 2009, avendo natura sostanziale e non procedurale, dovesse essere applicata dalla data di decorrenza (30 dicembre 2009) e non retroattivamente,come preteso dall’Ufficio.Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo. Giliola Mattioli non ha svolto attività difensiva. La Sesta sezione civile- s ottosezione tributaria, all’esi to della camera di consiglio del 13 luglio 2021, rilevato che sulla questione della natura procedimentale dei termini previsti dall’art.12, comma 2 bis e comma 2 terdel d.l. 1 luglio 2009 n. 78 si erano delineati orientamenti difformi nella giurisprudenza di questa Corte, rimetteva la causa a questa Sezione ordinaria.

La causa è stata, quindi, rimessa per la discussione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.La controversia trova soluzione per ragioni di rito rilevabili d’ufficio. 1.1 Il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito per la notificazione, ex art. 149 cod. proc. civ., dall’Ufficiale giudiziario ma , allo stesso non risulta allegato, ovvero depositato in atti, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato.

Giliola Mattioli, come detto,non ha svolto attività difensiva , non risultando in atti controricorso o altro scritto difensivo. Solo dopo lo svolgimento della pubblica udienza, tenutasi il 25 gennaio e, in particolare, dopo la relazione svolta dal consigliere relatoree la discussione della causa, ovvero alle ore 14.1 0 dello stesso giorno 25, l’Avvocatura generale dello Stato ha effettuato il deposito telematico dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc.civ.1.2.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in adesione al principio, già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte ( s entenza n. 627 del 14/01/2008) e, costantemente , ribadito (v. , tra le altre, Cass. n. 18361 del 12/07/2018 ; Cass. n . 26108 del 30/12/2015 ) , secondo cui La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. .

Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso,in Roma , nella camera di consiglio della Sezione , il 25gennaio 20 2 3.Il Consigliere es