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Ordinanza Interlocutoria — n. 6014/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new fiscal law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6014/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between the Revenue Agency and Nuova CO.RO.FER s.r.l. regarding disputed VAT deductions for 2008 and 2009. The taxpayer requested suspension to utilize a new simplified settlement procedure introduced by the 2022 fiscal law. The court granted this request, pausing the trial until July 10, 2023, to facilitate the expedited resolution mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022; The court must suspend proceedings in tax disputes involving the Revenue Agency when the taxpayer requests the simplified settlement procedure, deferring the judgment until the statutory deadline expires.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation suspension fiscal law 2022 revenue agency dispute VAT deduction appeal deduzione dell'imposta precedente esenzione dall'IVA esenzioni all'importazione e all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit.
Art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022
197(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere dell a prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:
Art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del13.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
74 del 2000,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valorizzato la sentenza penale di assoluzione, peraltro pronunciata ai sensi dell’art.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
civ., per avere la CTR erroneamente valorizzato la sentenza penale di assoluzione, peraltro pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.
artt. 116 cod. proc. civ
civ., per avere la CTR disattes o le regole riguardanti gli oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di inesistenza soggettiva della fatturazione e i criteri valutativi legali della prova indiziaria; -c on il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 654 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di giustizia UE, 12.01.2006
Corte di giustizia UE, 6.07.2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17693/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro NUOVA CO.RO.FER. s.r.l. , rappre sentata e difesa da ll’ avvocat o Angelo Vola, presso il cui studio in Piacenza, via San Marco n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 2 301 / 14 / 1 9 , depositata in data 2 7 novembre 201 9 .

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del13.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 18 gennaio 2023; Oggetto: Tributi– ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Mi nistero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso;

Letta lememorie depositat e dalla contro ricorrente. RILEVATO CHE La Nuova CO.RO.FER. s.r.l. proponeva ricorso avvers o due avvis i di accertamento, per IVA e altro, in relazione agli anni d’imposta 2008 e 2009, con i quali era stat a recuperat a a tassazione l’IVA indebitamente detratta, inerent e a fatture relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, riguardanti forniture di materiale ferroso. La Commissione tributaria provinciale di Piacenza accoglieva i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate :

L’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione , affidato a duemotivi. La Nuova CO.RO.FER. s.r.l. resiste con controricorso , illustrato da memorie. CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso, l ’Agenzia deduc e la violazione e falsa applicazionedegli art t. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 19 , comma 1, e54 , comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 TUIR, nonché dei principi indicati dalla Corte di giustizia UE con le sentenze del 12.01.2006 e 6.07.2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR disattes o le regole riguardanti gli oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di inesistenza soggettiva della fatturazione e i criteri valutativi legali della prova indiziaria; -c on il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valorizzato la sentenza penale di assoluzione, peraltro pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., benchè il suo contenuto non consentisse di escludere la pretesa tributaria, stante le limitazioni probatorie che operano in sede penale; -in via preliminare, occorre rilevare che la società contribuente ha depositato in data2.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere dell a prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ;- i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197del 2022 (10 luglio 2023)e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi de ll’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 13 ottobr