Court suspends tax appeal and remands case due to new simplified litigation procedure request by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute and remanded the case to a new docket. The taxpayer, Miglioli Marta, argued that her attic should be counted in the property's total area for luxury home classification despite its lack of habitability, while the tax agency insisted on excluding it. The court granted the taxpayer's request to utilize the simplified litigation procedure introduced by recent legislation, thereby halting the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 10 della l. n. 130 del 2022; When a party requests the application of the simplified litigation procedure provided for by the law, the court must suspend the proceedings and remand the case to a new docket if the prerequisites are met.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10813/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Miglioli Marta, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Miglioli, Alessandro Miglioli e Bruno Cossu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 58, giusta procura in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagnan. 2888/01/18, depositata in data 13 dicembre 201 8 .
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del13.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi– ordinanza interlocutoria comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso; RILEVATO CHE -Miglioli Marta proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione per maggiore IVA e irrogazione di sanzioni , avendo l’Agenzia delle Entrate accertato che l’immobile dalla stessa acquistato in data 11.06.2013 non poteva godere delle agevolazioni per la“prima casa”, in quanto aveva una superficie superiore al limite massimo di mq 240, per cui doveva essere definito di lusso; - l a Commissione tributaria prov inciale di Piacenza accoglieva il ricorso; - l a Commissione tributaria regionale d el l’Emilia - Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che il sottotetto non poteva essere considerato nel conteggio della complessiva superficie abitativa, per “la situazione di inagibilità per la vita ordinaria del proprietario e/o la sua mancanza di potenzialità abitativa”, come era stato dimostrato dalla contribuente mediante una perizia di parte e alcune fotografie; -l’Agenzia delle Entrate propon e ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo; -Miglioli Marta resiste con controricorso, illustrato da memoria ; -il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la rilevanza della questione di diritto prospettata;
CONSIDERATO CHE -con l’unico motivo del ricorso, l ’Agenzia deduc e la violazione e/ o la falsa applicazionedegli artt. 3 della Tabella A, parte seconda, punto n. 21, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, 1, nota II bis, Tariffa prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 6 del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la superficie complessiva dell’immobile, nonostante la mancanza del requisito di abitabilità del sottotetto(perché avente un’altezza inferiore ad un metro e mezzo) , doveva essere calcolata tenendo conto dell’effettiva utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dall’astratta abitabilità degli stessi, non essendo il sottotetto compreso nell’elenco tassativo dei locali che non devono essere considerati al fine del calcolo di detta superficie complessiva; - c on memoria del 4.10.20 la contribuente ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, previa sospensione dello stesso, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolataprevista dall’art. 5 della l. n. 130 del 2022; - rilevato che, in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Cortesospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo . Così deciso i