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Ordinanza Interlocutoria — n. 5938/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends tax appeal proceedings pending the taxpayer's request for simplified dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5938/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer requested a suspension to utilize the simplified dispute resolution mechanism introduced by Law No. 197/2022. The court granted the suspension because the taxpayer formally declared their intent to avail themselves of this new expedited procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 s.s. della L. n. 197/2022; Tax proceedings involving disputes eligible for simplified resolution are suspended upon the taxpayer's declaration of intent to utilize the mechanism until the deadline for filing the request and payment.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal suspension Law 197/2022 suspended proceedings taxpayer declaration deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 s.s. della L. n. 197/2022
Considerato che: Con istanza del 2 gennaio 2023 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 186 s.s.
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Testo completo

guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14343-2020 proposto da: IMMOBILIARE MAGNOLIA S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI N.1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA-BUTI, rappresenti ad 4 esd ciele 4 °/. ") Se e- - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controlicorrente — avverso la sentenza n. 21/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14343 sez.V- ud. 13-01-2023 2- rg 14343/2020 Immobiliare Magnolia srl c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Immobiliare Magnolia srl, esercente attività di lavori generali di costruzione di edifici, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna, che su impugnazione di avviso di accertamento ex art. 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73 e 54 dpr 633/72 per IRES, IVA, IRAP ANNO 2009, emesso in relazione a verifica fiscale nell'anno 2011 conclusasi con pvc, ha respinto l'appello della società. Con detto avviso erano state accertate violazioni di carattere sostanziale (errata valutazione delle rimanenze; omessa contabilizzazione dei ricavi da vendita di immobili e omessa registrazione Iva a debito; omessa contabilizzazione di ricavi da locazione di immobili; deduzione di costi non di competenza; deduzione di costi non documentati e non inerenti); dal punto di vista formale si rilevava la mancata comunicazione della variazione della sede della società.

La CTP di Cagliari aveva parzialmente accolto il ricorso della società, annullando l'accertamento nella parte in cui aveva applicato la maggiorazione del 30% dell'importo del canone figurativo relativo all'immobile dato in uso all'amministratore unico della società. La CTR ha respinto l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. La società contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della indicata sentenza; resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. La ricorrente deposita memoria in data 30.11.2022 e in data 2.1.2023.

Considerato che: Con istanza del 2 gennaio 2023 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 186 s.s. della I. n. 197/2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ivi prevista; la norma citata prevede che per le controversie definibili sono sospese se la parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio