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Ordinanza — n. 5937/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by successful agreement under simplified settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5937/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer had formally requested and paid for a simplified tax settlement. The court found that since the tax authority did not reject the request or initiate specific treatment procedures, the legal cause for the dispute ceased to exist. Consequently, the appeal regarding the regional tax commission's decision was rejected without substantive review of the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, co. 13, ult. prop. D.L. n. 119/2018; Art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer requests and pays for a simplified tax settlement without receiving a denial or specific treatment notice, the related litigation is deemed extinguished.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of litigation tax dispute extinguishment administrative agreement procedural extinction opposizione tardiva arretrati di mantenimento proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119/2018
D.P.R. n. 115/2002
art. 370 c.p
L'Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370 c.p.c..
art. 295 c.p
Considerato che: 1.11 ricorso è affidato a quattro motivi: col primo motivo si deduce violazione di legge, dell'art. 295 c.p.c.
art. 2729 c.c
D) dpr 600/73 e art. 2729 c.c., ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6750-201Sproposto da: ALFONSO ANACLERICO, elettivamente domiciliato in NOCERA INFERIORE, VIA CORREALE FRANCESCO N.30, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE COGLITORE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis, contron'corrente — avverso la sentenza n. 7072 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2015 n. 06750 sez.V- ud. 13-01-2023 2- rg 6750/2015 Anaclerico Alfonso c/ Agenzia dele entrate Ritenuto che: Alfonso Anaclerico ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avviso di accertamento per Irpef anno 2006, emesso a seguito di verifica fiscale per presunta mancata contabilizzazione del maggior reddito di partecipazione accertato in relazione alla società a ristretta base azionaria ha respinto l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado.

La CTR, preso atto dei motivi di urgenza che hanno giustificato l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento per causa di forza maggiore, ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci escludendo il valore probatorio dei finanziamenti non documentati. La CTR dà atto l'Ufficio ha eccepito in sede di appello, in sede di controdeduzioni, in data 5.7.2013, che in data 3.6.2013 era stata depositata la sentenza della CTP di Salerno n. 341 che aveva respinto il ricorso della società. L'Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370 c.p.c..

Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1.11 ricorso è affidato a quattro motivi: col primo motivo si deduce violazione di legge, dell'art. 295 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione in relazione all'art. 12 I. 212/2000, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col terzo motivo si deduce violazione art. 12 I. 212/200 ex art. 360 n. 3 c.p.c., col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 38 comma 3, 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73 e art. 2729 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Rilevato che: Il ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a fronte della definizione agevolata di cui al DL. n. 119/2018, allegando l'invio della relativa domanda di adesione e la ricevuta di presentazione. Poiché risulta, da un lato, che il contribuente ha trasmesso all'Amministrazione Finanziaria la relativa domanda di definizione e ha dichiarato di avere già versato il quantum necessario per aderire alla definizione come specificato nella domanda e non contestato e, dall'altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all'art.6 DL n. 119/2018 cit., la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, co. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. :30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; pone le spese del processo a caric