Italian tax court suspends appeal on tax assessment due to client's request for simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal filed by the Revenue Agency against a tax commission decision regarding SE.RI. spa's tax liabilities. The underlying dispute involved the company's deduction of losses from share sales and vehicle purchases under specific Italian tax laws. The court granted the suspension because the respondent company requested the simplified resolution procedure for pending disputes, which legally pauses the litigation until a specific deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 186 s.s. della I. n. 197/2022; When a party in a pending tax dispute declares their intention to avail themselves of the simplified resolution procedure, the proceedings are suspended until the deadline for submitting the request and payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 970-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SE.RI. spa 02538200615, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIEDIMONTE MATESE, VIA V. DI MATTEO N.14, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GENTILE che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 205/31/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 00970 sez.V- ud. 13-01-2023 2- rg 970/2014 Agenzia delle entrate c/ SE.RI. s.pa Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 205/0/13 dep. 6.5.2013, che respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di accertamento a seguito di pvc del 2008, per Ires e Iva anno 2005 da parte di SE.RI. s.p.a. per indebita deduzione di minusvalenze derivanti da cessione di quote di partecipazione e indebita detrazione IVA - assolta su acquisto di autovettura- e indebita deduzione dell'intero importo di acquisto, con accertamento di un maggior reddito d'impresa e conseguente maggiore Iva, sanzioni e interessi.
La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso della società, per avere dimostrato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ex art. 87 TUIR per ciascuna partecipazione ceduta; per l'acquisto dell'autovettura corretto il comportamento della società, in quanto nel 2005 era previsto un regime di parziale indeducibilità dei costi, cui si è uniformata la SE.RI spa; quanto all'IVA, la società aveva correttamente applicato la percentuale di indetraibilità del 90%, con conseguente esclusione della violazione contestata; La CTR ha motivato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla mancata prospettazione di elementi idonei a incrinare la motivazione deila sentenza di prime cure.
Sulla questione del regime fiscale di minusvalenze e plusvalenze ai sensi del d.lgs. 344/2003 richiama la cor. N. 36 del 2004 e ribadisce l'irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni rispondenti ai requisiti di cui all'art. 87 TUIR, essendo tale rispondenza dimostrata dal contribuente, con motivazioni non idoneamente superate dall'appellante ufficio; né quanto alla questione della detrazione dell'IVA autovettura, inidoneamente contestata dall'Ufficio, precisa che il contribuente aveva dedotto il 50% del costo di acquisto e detratto il 10% di Iva, come previsto dalla normativa vigente per beni di uso non strumentale, senza alcuna valida deduzione sul punto da parte dell'Ufficio.
SE.RI. s.pa si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità del ricorso. Deposita successiva istanza. Considerato che: Con istanza del 9 gennaio 2023, SE.RI. spa ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 186 s.s. della I. n. 197/2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ivi prevista; la norma citata prevede che per le controversie definibili sono sospese se la parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a