Cassation appeal suspended pending simplified dispute resolution under Art. 1 co. 186 s.s. Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court suspended the cassation proceedings regarding a tax dispute between the Revenue Agency and SE.RI. spa. The taxpayer requested suspension to utilize the simplified dispute resolution procedure introduced by Law 197/2022, which requires a declaration of intent to settle. The Court granted this request, pausing the trial until July 10, 2023, to allow the parties to complete the simplified process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 co. 186 s.s. Law 197/2022; The court must suspend ongoing litigation if a party formally declares their intention to avail themselves of the simplified dispute resolution procedure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 961-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SE.RI. spa 02538200615, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIEDIMONTE MA TESE, VIA V. DI MATTEO N.14, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GENTILE che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 204/31/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 00961 sez.V- ud. 13-01-2023 2- Rg 961/2014 Agenzia delle entrate c/ SE.RI. s.pa Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnaz'ione di avviso di accertamento per Ires anno 2007 da parte di SE.RI. s.p.a. - in qualità di società consolidante del reddito della SERIHG s.r.I., emesso a seguito di rigetto della istanza di disapplicazione della disciplina delle cd. società di comodo- ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso della società per mancanza dei presupposti della rettifica, ritenendo la società fosse operativa, essendo i ricavi dichiarati superiori a quelli medi presunti; per carenza di motivazione dell'atto impositivo; per insussistenza dei presupposti per accertare il reddito di partecipazione dell'impresa Periplast di Serihg srl, risultando anche tale società operativa - con ricavi superiori a quelli presunti- essendo stata altresil provata la circostanza che la costruzione dell'immobile oltre il primo esercizio era stata determinata da cause non imputabili, sicché nessun reddito poteva essere accertato.
La CTR ha motivato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla mancata dimostrazione dell'operatività della società, avendo peraltro lo stesso Ufficio confermato che i ricavi effettivi erano superiori ai ricavi presunti, con conseguente carenza del presupposto impositivo, ex art. 30 I. 724/1994; ha rilevato la carenza di motivazione dell'atto impositivo, inidoneo a spiegare le ragioni della pretesa impositiva, ex art. 39 dpr 600/73, con conseguente vizio di motivazione; ha ritenuto non provata dall'Ufficio la condizione di non operatività della Serihg srl.
Ha confermato pertanto la sentenza di primo grado anche con riferimento al reddito di partecipazione della società Periplast di Serihg srl nella misura del 50%, in quanto non oggetto di specifiche deduzioni nell'atto di appello. Resiste con controricorso SE.RI. s.p.a. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stata la questione decisa con sentenza passata in giudicato nei confronti della di Serihg srl e Periplast sas, col riconoscimento dell'operatività delle società (CTR Campania 216/12 dep. 12.7.2012), eccependo in via subordinata l'opponibilità della sentenza favorevole al debitore in solido.
Deposita successiva istanza. Considerato che: Con istanza del 9 gennaio 2023, SE.RI. spa ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 co. 186 s.s. della i. n. 197/2022, intendendo avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ivi prevista; la norma citata prevede che le controversie definibili sono sospese se la parte dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a n