Cassation court suspends transfer pricing case due to late document submission under new tax law suspension clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted Arkema Srl's request to suspend the proceedings pending the outcome of a specific suspension application. While the tax agency argued that late document submission invalidated the transfer pricing exemption, the court prioritized the procedural request filed under the new law. Consequently, the substantive review of the tax assessment was halted until July 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022; Art. 360, c.p.c.: The court must grant a suspension request if formal conditions are met, thereby halting the examination of the merits of the appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Arkema Srl a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti Margherita Barié e Massimo Marconi, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Alessandro Giacchetti, alla via Costantino Morin n. 45 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3728, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 12.4.2019, e pubblicata il 2.10.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; udito il P.M., in persona del sost.
Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO : Transfer pricing - Presentazione tardiva di documentazione - Art. 26 quater , d.P.R. 600/73 - Istanza di sospensione - Art. 1, co. 197, legge n. 197 del 2022. sentita la discussione, per la controricorrente, dell’Avv. Massimo Marconi, il quale ha insistito nel domandare la sospensione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate notificava il 20.11.2015 alla Arkema Srl (ric., p. 2 s.), attiva nella fabbricazione di materie plastiche, l’avviso di accertamento n. TMB032T00886/2015, avente ad oggetto il tributo dell’Ires, oltre accessori, in relazione all’anno 2010, contestando “l’omessa applicazione di ritenute su interessi corrisposti al socio francese Arkema Europe SA, in violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 600/73 … i verificatori non ritenevano legittima l’esenzione dalle ritenute … a causa della tardiva produzione della certificazione prevista dall’art. 26 quater” (ric., p. 2 s.), comma sesto, del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. La società proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, affermando di possedere i requisiti di legge per fruire dell’esenzione, e di avere prodotto la documentazione richiesta, anche se in ritardo. La Ctp riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.
3. L’Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riproponendo le proprie tesi. La Ctr rigettava il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla Ctr, l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la Arkema Srl. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost.Procuratore generale Paola Filippi, ed ha domandato accogliersi il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria. 4.2. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la falsa applicazione dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui è incorsa la Ctr per non aver rilevato che la tempestiva produzione della documentazione richiesta è elemento indispensabile per fruiredell’esenzione dalle ritenute, che altrimenti devono essere operate.
2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Arkema Srl ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze dilegge, come da dispositivo. La Corte,
P.Q.M.
accoglie l’istanza proposta dalla Arkema Srl, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022