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Ordinanza Interlocutoria — n. 5931/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends transfer pricing tax dispute due to timely suspension request under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5931/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Arkema Srl's request to suspend the proceedings against the Italian Revenue Agency. The Agency challenged a lower court's decision regarding unrecorded revenue from transfer pricing operations, arguing errors in evidence allocation. However, the taxpayer successfully invoked a specific statutory provision allowing suspension upon request, leading the court to halt the trial until July 2023.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court must grant a suspension request filed by the taxpayer if formal requirements are met, thereby halting the trial until the specified date.

Parole chiave

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transfer pricing suspension of proceedings tax audit evidence burden Cassation order rettifica dei prezzi trasferimento rettifiche finanziarie arbitraggio finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO :Transfer pricing - Omessa contabilizzazione di ricavi - Art. 110, comma settimo, TUIR - Istanza di sospensione -Art.
Art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 110, comma 7 del D.P.R. n. 917 del 1986
Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO :Transfer pricing - Omessa contabilizzazione di ricavi - Art. 110, comma settimo, TUIR - Istanza di sospensione -Art.
art. 2697 cod. civ
917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la Ctr per non aver rilevato che la normativa in materia di transfer pricing non ha natura antielusiva, e comunque per aver errato nel regolare la distribuzione dell’onere della prova tra le parti.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 28396 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Arkema Srl a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti Margherita Barié e Massimo Marconi, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Alessandro Giacchetti,alla via Costantino Morin n. 45 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3729, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 12.4.2019, e pubblicata il 2.10.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo DiMarzio; udito il P.M., in persona del sost.

Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO :Transfer pricing - Omessa contabilizzazione di ricavi - Art. 110, comma settimo, TUIR - Istanza di sospensione -Art. 1, co. 197, legge n. 197 del 2022. sentita la discussione, per la controricorrente, dell’Avv. Massimo Marconi, il quale ha insistito nel domandare la sospensione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate, a seguito della redazione di Processo verbale di costatazione, notificava alla Arkema Srl, attiva nella fabbricazione di materie plastiche, gli avvisi di accertamento n. TMB0C2T00595/2015, avente ad oggetto il tributo dell’Irap, oltre accessori, in relazione all’anno 2010, e n. TMB0E2T00593/2015, avente ad oggetto il tributo Ires, sempre in riferimento all’anno 2010, contestando “l’omessa contabilizzazione da parte della Arkema srl di ricavi per € 6.011.501,60 a fronte di operazioni di transfer pricingin violazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR” (ric., p. 2 s.).

2. La società introduceva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, affermando la congruità dei prezzi delle operazioni infragruppo conclude con la consociata francese. La Ctp riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed annullava gli atti impositivi.

3. L’Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riproponendo le proprie tesi. La Ctr rigettava il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla Ctr, l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la Arkema Srl. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost. Procuratore Generale Paola Filippi, ed ha domandato accogliersi il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, segnalando il precedente tra le stesse parti deciso dalla Cassazione con pronuncia n. 28396 del 2021. 4.2. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la falsa applicazione dell’art. 110, settimo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la Ctr per non aver rilevato che la normativa in materia di transfer pricing non ha natura antielusiva, e comunque per aver errato nel regolare la distribuzione dell’onere della prova tra le parti.

2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Arkema Srl ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, comeda dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta dalla Arkema Srl, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197