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Ordinanza Interlocutoria — n. 5930/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends transfer pricing tax appeal due to new law suspension request by taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5930/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding transfer pricing and omitted revenue accounting. Arkema Srl requested suspension under the new law, which the Court granted despite the Revenue Agency's opposition. The decision halts proceedings until July 2023 to allow time for legislative implementation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022; Art. 360, c.p.c.: The Court suspends proceedings when a taxpayer requests suspension under the new law, even if the opposing party contests the request.

Parole chiave

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transfer pricing omitted revenue suspension of proceedings tax appeal burden of proof anti-avoidance rules Cassation suspension rettifica dei prezzi trasferimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la falsa applicazione dell’art.
Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986
Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO :Transfer pricing - Omessa contabilizzazione di ricavi - Art. 110, comma settimo, TUIR - Istanza di sospensione -Art.
Art. 2697, comma 14, c.c.
917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 2697 dod.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 28396 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Arkema Srl a socio unico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti Margherita Barié e Massimo Marconi, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Alessandro Giacchetti,alla via Costantino Morin n. 45 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5244, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 9.12.2019, e pubblicata il 20.12.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; udito il P.M., in persona del sost.

Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso rinnovando la richiesta di cui alle proprie conclusioni scritte; O GGETTO :Transfer pricing - Omessa contabilizzazione di ricavi - Art. 110, comma settimo, TUIR - Istanza di sospensione -Art. 1, co. 197, legge n. 197 del 2022. sentita la discussione, per la controricorrente, dell’Avv. Massimo Marconi, il quale ha insistito nel domandare la sospensione del giudizio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate notificava il 15.12.2017 alla Arkema Srl, attiva nella fabbricazione di materie plastiche, gli avvisi di accertamento n. TMB0C2T00897/2017, avente ad oggetto il tributo dell’Irap, oltre accessori, in relazione all’anno 2012, e n. TMB0E2T00900/2017, avente ad oggetto il tributo Ires ed accessori, sempre in riferimento all’anno 2012, contestando l’omessa contabilizzazione da parte della Arkema Srl di ricavi per complessivi € 1.722.292,00 “a fronte di operazioni di transfer pricingin violazione dell’art. 110, comma 7, del TUIR” (ric., p. 3).

2. La società introduceva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, affermando la congruità dei prezzi delle operazioni infragruppo concluse con la consociata francese. La Ctp riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed annullava gli atti impositivi.

3. L’Agenzia delle entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, riproponendo le proprie tesi. La Ctr rigettava il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla Ctr, l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la Arkema Srl. 4.1. La causa era chiamata per la trattazione all’udienza del 13.1.2022, innanzi alla sottosezione sesta della quinta sezione della Corte di Cassazione, e la controricorrente depositava memoria, insistendo nel domandare il rigetto del ricorso. Anche la ricorrente Agenzia delle entrate depositava memoria, con la quale chiedeva trattarsi la causa in pubblica udienza. Il Collegio accoglieva la richiesta. La trattazione del giudizio è stata quindi rifissata innanzi alla sezione tributaria della Cassazione, in pubblica udienza.

5. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.ProcuratoreGenerale Paola Filippi, ed ha domandato accogliersi il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, segnalando il precedente tra le stesse parti deciso dalla Cassazione con pronuncia n. 28396 del 2021. 5.1. La società ha quindi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la falsa applicazione dell’art. 110, settimo comma del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 2697 dod. Civ., in cui è incorsa la Ctr per non aver rilevato che la normativa in materia di transfer pricing non ha natura antielusiva, e comunque per aver errato nel regolare la distribuzione dell’onere della prova tra le parti.

2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la Arkema Srl ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta dalla Arkema Srl, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge