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Ordinanza — n. 5929/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax penalty decision for missing foreign investment declaration due to procedural time extension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5929/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a regional tax court decision that had rejected a penalty for failing to declare foreign investments in 2001. The tax authority argued the omission was administrative, but the court found the omission involved criminal tax evasion, triggering a statutory time extension for penalties. Consequently, the lower court erred by applying standard time limits, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR 600/1973; Art. 57 DPR 633/1972: When an omission of declaration involves criminal tax evasion, the time extension for penalties applies retroactively regardless of the substantive nature of the presumption of evasion.

Parole chiave

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tax evasion foreign investments time extension criminal penalty retroactive application declaration omission Cassation annulment nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 43, co. 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
In sostanza critica la sentenza per aver la CTR confermato 28 –23761-2016 – 21/02/2023 MMF l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame (omessa compilazione quadro RW) il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R.
Art. 57, co. 3, d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e art. 57, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
633/1972 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
633/1972 in relazione all’art. 360, co.
Art. 366 c.p.c.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
In sostanza critica la sentenza per aver la CTR confermato 28 –23761-2016 – 21/02/2023 MMF l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame (omessa compilazione quadro RW) il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sent. n. 29632 del 14/11/2019
In materia «Questa Corte ha ritenuto, con pronunce alla quale il Collegio aderisce e alla quali intende dare continuità (si vedano in termini sia Cass. Sez. 5, Sent. n. 29632 del 14/11/2019 sia la precedente Cass.Sez.
Cass.Sez. 6/5, Ord. n. 2662 del 02/02/2018
29632 del 14/11/2019 sia la precedente Cass.Sez. 6/5, Ord. n. 2662 del 02/02/2018) che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art.
Cass., V-6, n. 23614/2022
Cass., V-6, n. 23614/2022).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23761/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Tagliavia Patrizia Carla Emanuela, con il prof. avv. Vittorio Emanuele Falsitta e l’avv. Mario Giannotta, con domicilio elettro presso lo studio dell’avv. Roberta Paparo in Roma, via Luigi Calamatta n. 16 -controricorrente ericorrente incidentale- Oggetto: tributi 28 –23761-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 1328/01/2016, pronunciata il 22 febbraio 2016e depositata il 03 marzo 2016, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons. Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La contribuente, attinta da un atto di contestazione per aver sottratto ingenti redditi all’imposizione fiscale partecipando ad un articolato disegno criminoso, aveva altresì omesso di dichiarare, in violazione dell'art. 4 del d.l. n. 167/1990, gli investimenti effettuati all'estero mediante compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2001. L’Ufficio notificava pertanto in data 6 marzo 2012 il provvedimento di irrogazione di sanzioni per euro 95.505,00.

2. Adito il giudice di prossimità, la CTP accoglieva il gravame per non aver l’Ufficio dimostrato la presentazione della querela, quale presupposto del raddoppio del termine. Interposto appello, la CTR rigettava il gravame promosso dall’Ufficio con diversa motivazione. Invero, dopo aver accertato la presentazione della denuncia, la CTR riteneva che la mancata compilazione del quadro RW avesse natura meramente amministrativa, come tale non connessa con la fattispecie penale, sicché non poteva trovare applicazione il principio del raddoppio dei termini. 3.Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che si affida a due motivi, cui resiste la contribuente con atto denominato “controricorso e ricorso incidentale”, ma privo di motivi di ricorso formulati in via incidentale.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, co. 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In sostanza critica la sentenza per aver la CTR confermato 28 –23761-2016 – 21/02/2023 MMF l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame (omessa compilazione quadro RW) il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Il motivo è fondato.

2. In materia «Questa Corte ha ritenuto, con pronunce alla quale il Collegio aderisce e alla quali intende dare continuità (si vedano in termini sia Cass. Sez. 5, Sent. n. 29632 del 14/11/2019 sia la precedente Cass.Sez. 6/5, Ord. n. 2662 del 02/02/2018) che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva; contestualmente, si è precisato che invece hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12 in parola, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero; - esse si applicano pertanto anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, 28 –23761-2016 – 21/02/2023 MMF indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2;» (Cfr.

Cass., V-6, n. 23614/2022). 2.1 Nella fattispecie in esame la CTR non ha fatto buon governo dei suindicati principi tenuto conto che l’atto di irrogazione delle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2001, è stato notificato in data 6.03.2012.

3. Con il secondo motivo il patrono erariale avanza censura ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4. Il motivo resta assorbito essendo stato svolto in via subordinata rispetto al precedente.

5. Diversamente non si rinvengono, nell ’atto denominato “controricorso e ricorso incidentale”, motivi di censura formulati in via incidentale, autonoma o condizionata. Tali invero non possono essere qualificate le richieste di affermazione del principio di diritto riportate nei riquadri espostiin calce alle difese svolte nel controricorso rispetto alle due doglianze promosse dall’Avvocatura generale dello Stato, trattandosi di istanze promosse senza aver svolto una preliminare individuazione dei capi della sentenza da impugnare e, soprattutto, senza una critica alla sentenza nel rispetto dei motivi e delle forme di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c. e, pertanto dev’essere qualificato come controricorso.

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale mentre deve essere dichiarato assorbito il secondo.Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito perché provveda al riesame e alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C orte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in o