Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5928/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and suspends case due to voluntary settlement agreement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5928/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision regarding doubled tax inspection deadlines. Although the taxpayers argued for retroactive inapplicability of the deadline extension, the court noted their recent adherence to a simplified settlement procedure under Law 130/2022. Consequently, the proceedings were suspended pending the outcome of the settlement application rather than adjudicating the substantive tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 7, l. n. 130/2022; When taxpayers adhere to a simplified settlement procedure, the court must suspend the main proceedings pending the settlement's finalization.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary settlement procedure tax inspection deadlines simplified litigation definition suspension of proceedings administrative tax sanctions retroactive application tax compliance monitoring notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 7, l. n. 130/2022
In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria rappresentando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 5, l.
Art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990
I contribuenti Marino Nebuloni e Franca Rimoldi, coniugi, venivano attinti da un avviso di accertamento ciascuno con cui l’Ufficio di Varese irrogava la sanzione amministrativa di euro 55.036,04 ciascuno per violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale ex art. 4, comma 1, d.l.
Art. 2, comma 2, d.l. n. 78/2009
Conseguentemente, e tenuto anche conto della mancata presentazione del modello RW per l’anno 2007, l’Ufficio notificava i due atti impositivi, ivi applicando le sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 2 d.l.
Art. 12, comma 2-ter, d.l. 78/2009
I contribuenti adivano pertanto il giudice di prossimità che accoglieva i gravami sul presupposto dell’inapplicabilità retroattiva del raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 2 – ter , d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3383/2019R.G. proposto da Nebuloni Marino e Rimoldi Franca, con gli avv.i Luigi Ferrajoli e Alessio Petretti ed elettivamente domiciliat i presso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 18– 3383 - 2019 – 2 3 /02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Milano,n. 4640/08/2018 pronunciata il 13 luglio 2018 e depositata il 30 ottobre 2018, non notificata .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023 dal Cons. Marcello M. Fracanzani; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha chiesto il rigetto del primo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del secondo. RILEVATO 1. I contribuenti Marino Nebuloni e Franca Rimoldi, coniugi, venivano attinti da un avviso di accertamento ciascuno con cui l’Ufficio di Varese irrogava la sanzione amministrativa di euro 55.036,04 ciascuno per violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale ex art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 in relazione all’anno 2007.

Invero, le due istanze di adesione alla procedura di voluntary disclosurepresentate dai contribuenti non si perfezionavano stante il versamento di sole due delle tre rate pattuite. Conseguentemente, e tenuto anche conto della mancata presentazione del modello RW per l’anno 2007, l’Ufficio notificava i due atti impositivi, ivi applicando le sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 2 d.l. n. 78/2009 e nei termini raddoppiati previsti da successivo comma 2-ter.

2. I contribuenti adivano pertanto il giudice di prossimità che accoglieva i gravami sul presupposto dell’inapplicabilità retroattiva del raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 2 – ter , d.l. 78/2009.

3. Ricorreva in appello l’Ufficio, cui resistevano i contribuenti anche con appello incidentale. La CTR accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria ritenendo applicabile il raddoppio dei termini e legittima l’irrogazione delle sanzioni, non aderendo alla 18– 3383 - 2019 – 2 3 /02/2023 MMF tesi prospettati dai contribuenti di aver subito la condottadelittuosa del consulente fiscale, che si sarebbe indebitamente appropriato di tali somme.

4. Ricorrono per la cassazione della sentenza i contribuenti che svolgono due motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria rappresentando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 5, l. n. 130/2022 e chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. CONSIDERATO 1.Con memoria in prossimi tà dell’udienza la parte contribuente ha rappresentato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 130/2022 e di aver presentato nei termini l’istanza, senza versamento, poiché quanto versato in corso di causa è superiore all’importo fissato per legge ai fini della definizionedella lite. 2.Esaminata la documentazione versata in atti, occorre rinviare la trattazione dell’affare in attesa della scadenza del termine per l’eventuale diniego di definizione e della sua eventuale impugnazione avanti a questa Corte a mente dell’art. 5, comma 7, l. n. 130/22 precitata.

Tutto ciò anche sulla considerazione che la memoria predetta non risulta comunicata o notificata all’Avvocatura generale dello Stato. PQM La Corte rinvia la tr