Italian court dismisses tax appeal due to client's voluntary withdrawal under simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the appeal. The client had utilized the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018, paying the required amounts to the tax authority and subsequently renouncing the litigation. The court upheld this procedural outcome, noting that no further judicial intervention was necessary once the settlement conditions were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 e ss. d.l. n. 119/2018; Art. 163 c.p.c.: The simplified settlement procedure allows for the extinguishment of the judicial proceeding upon the taxpayer's payment of the tax and formal renunciation of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3212/2016 R.G. proposto da: Tristar s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Boissano (SV),con gli avv.ti Pier Luigi Pesce e Fabrizio Vincenzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefano Meloni in Roma, Piazza Quattro Fontane n. 109 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 24–3212-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, Genova, n. 614/04/2015,pronunciata il 07 maggio 2015 e depositata il 21 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons. Marcello M. Fracanzani; RILEVATO con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderee rinuncia al ricorso , datata 22 novembre e pervenuta il 25 novembre u.s., i l patrono della contribuente ha rappresentato essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 e ss. del d.l. 119/2018 e di aver pagato quanto indicato dall’Ente impositore e ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso. I documenti versati in atti attestano la regolarità dei pagamenti al fine della definizione agevolata di cui sopra.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate e non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo PQM La Corte dichiara estinto il giudizio a mente dell’art. 6 e ss. d.l. n. 119/2018, come convertito con l. n. 136/2018. Cos