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Ordinanza Interlocutoria — n. 5916/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal until July 10, 2023, to allow access to simplified dispute resolution under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5916/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal against the Regional Tax Commission until July 10, 2023. The taxpayers, Recupero Ferro e Metallo S.r.l. and Franco Ceroni, sought suspension to utilize the simplified dispute resolution procedure introduced by Law 197/2022. The Procurator General supported this request, leading the court to halt proceedings and reassign the case to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022; Art. 1, comma 186 of Law 197/2022: The court suspends pending tax litigation to allow parties to access the simplified dispute resolution procedure established by the cited law.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal suspension Law 197/2022 tax administration proceedings procedural suspension order imposta sul capitale imposta sugli utili imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 1, comma 186 of Law 197/2022
Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 23, comma 8-bis of D.L. 28/2020
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l.
Art. 16, comma 1 of D.L. 30/2021
176, dell’art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 8, comma 8 of D.L. 29/2022
Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l.
Art. 380 bis. 1 of Civil Procedure Code
198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.R.G. 30178/2018, proposto da R.F.M. (Recupero Ferro e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. Franco Ceroni, nonché CERONI FRANCO in proprio, entrambi rappresentati e difes i dagli avv.ti Mario Martelli e Giovanni Caliceti del Foro di Bologna, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avv.Antonio Buonfiglio, giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrenti – Oggetto: accertamento IRES- IRAP -IVA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , n. 952/1/18 , pronunciata il 20 aprile 2017, depositata il 5 aprile 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; Rilevato che: A seguito di verifica da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna furono notificati alla R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., plurimi avvisi di accertamento con i quali furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IRAP ed IVA per le annualità dal 2006 al 2011, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società ritenute cartiere.

Per le medesime annualità d’imposta furono quindi recuperate a tassazione, nei confronti del sig. Franco Ceroni, quale socio unico della società soggetta ad accertamento, le maggiori IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, in ragione del maggior reddito da capitale induttivamente accertato in ragione dei maggiori ricavi e, dunque, del maggior reddito d’impresa, contestati come conseguiti dalla società per gli stessi anni di riferimento. Tutti gli atti impositiv i fu rono impugnat i dai rispettivi destinatari dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che, con separate sentenze,respinse i ricorsi.

Avverso le decision i sfavorevol i di primo grado la società ed il Ceroni in proprio propose ro distinti ricorsi in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia– Romagna, che, riuniti i giudizi, rigettò i gravam i proposti con sentenza n. 952 / 1 /1 8 , depositata il 5 aprile 2018,non notificata. Avverso detta pronuncia la società ed il Ceroni in proprio ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a novemotivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. I ricorrent i ha nno formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art.

1. comma 186 e ss., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ.. Considerato che:Con istanza depositata il 3 febbr aio 2023 , i ricorrent i ha nno chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023;

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruol