Italian tax court suspends tax appeal proceedings to allow for simplified dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until July 10, 2023, to facilitate a simplified resolution of the dispute. The case involved a company challenging an assessment of taxes based on the use of invoices for non-existent operations. The court granted the suspension because the opposing party invoked specific provisions of the 2022 law allowing for expedited case handling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 della l. n. 197/2022; Art. 1, comma 186 della l. n. 197/2022: The court suspends pending tax litigation to enable the parties to access the simplified definition procedure established by the law.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G.14234/2018 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – Contro R.F.M. (Recupero Ferro e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. Franco Ceroni, Oggetto: accertamento IRES–IRAP - IVA rappresentatae difesa da gli avv. ti Mario Martelli e Giovanni Caliceti del Foro di Bologna, elettivamente domiciliat a in Roma, alla Via F.
Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avv. Antonio Buonfiglio, giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 3006/11/17, pronunciata il 20 ottobre 2017, depositata il 2 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023 dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022:
Rilevato che: A seguito di verifica svolta dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della ADF Metal S.r.l. che, sebbene formalmente operante nell’ambito del commercio di materiali ferrosi, era risultata secondo i verbalizzanti non svolgere alcuna attività, fu emesso nei confronti della R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., della quale ADF risultava fornitrice, avviso di accertamento col quale, in rettifica della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009, furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti.
L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che respinse il ricorso.Avverso la sentenza sfavorevole di primo grado la società propose appello che l’adita Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 3006/11/2017, depositata il 2 novembre 2017, non notificata, accolse, annullando l’atto impositivo impugnato. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso.
La causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile– sottosezione tributaria, n. 1822/20, dinanzi alla quale la ricorrente aveva depositato memoria. Parte controricorrente ha formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art.
1. comma 186 e ss., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ..
Considerato che: Con istanza depositata il 27 gennaio 2023, la società controricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendent i fino al 10 luglio 2023;
P.Q.M.
Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo r