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Ordinanza Interlocutoria — n. 5906/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute proceedings to allow access to simplified litigation definition under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5906/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax dispute between Recupero Ferro e Metallo S.r.l. and the Revenue Agency until July 10, 2023. The appellant sought this suspension to utilize the simplified litigation definition procedure introduced by Law 197/2022, which temporarily halted ordinary proceedings. The court granted the request because the statutory conditions for accessing the expedited definition were met within the specified timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022; Art. 1, comma 186 of Law 197/2022: The court suspends ordinary tax litigation proceedings to allow parties to access the simplified definition procedure when the statutory deadline for filing the request has not expired.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified definition procedure Law 197/2022 Revenue Agency dispute Cassation interlocutory order sospensione della riscossione fiscale cessazione dei pagamenti impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 1, comma 186 of Law 197/2022
Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 23, comma 8 of D.L. 137/2020
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l.
Art. 16, comma 1 of D.L. 228/2021
176, dell’art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 8, comma 8 of D.L. 198/2022
Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l.
Art. 380 bis. 1 of Civil Procedure Code
198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.R.G. 2249/2015, proposto da R.F.M. (Recupero Ferro e Metallo) S.r.l., in liquidazione , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. Franco Ceroni,rappresentata e difes a dall’avv. Mario Martelli del Foro di Bologna, elettivamente domiciliat a in Roma, alla Via F. Siacci, n. 38, presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacanti l li , giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro Oggetto: accertamento IRES- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , n. 1194/02/14 , pronunciata il 7 maggio 2014, depositata l’11 giugno 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; Lette le conclusioni scritte depositate in data7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: Rilevato che: A seguito di verifica da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia fu notificato alla R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., avviso di accertamento col quale, in rettifica della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2005, furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società ritenute cartiere.

L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che respinse il ricorso. Avverso la decisione sfavorevole di primo grado la società propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia– Romagna, che, a sua volta, rigettò il gravame, con sentenza n. 1194/02/14, depositata l’11 giugno 2014, non notificata. Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Parte ricorrente ha formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art.

1. comma 186 ess., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ.. Considerato che: Con istanza depositata il 27 gennaio 2023 , la ricorre nte ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023;

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo. Cos