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Ordinanza Interlocutoria — n. 5902/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax litigation until July 10, 2023, to allow access to simplified dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5902/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between Recupero Ferro e Metallo S.r.l. and the Revenue Agency until July 10, 2023. The taxpayer sought this stay to utilize the simplified dispute resolution procedure introduced by the December 2022 law, which temporarily halted all pending tax judgments. The General Prosecutor supported the suspension, and the Court granted the request without an oral hearing, deferring the case to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022; Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022: The suspension of tax proceedings mandated by the new law applies to all pending cases, allowing parties to access simplified dispute resolution mechanisms until the specified deadline.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified dispute resolution Revenue Agency appeal Cassation interlocutory order fiscal procedure delay fatture fittizie rilevazione e rendicontazione contabili rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022
Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022
Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 23, comma 8 of D.L. 28 October 2020, No. 137
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l.
Art. 16, comma 1 of D.L. 30 December 2021, No. 228
176, dell’art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 8, comma 8 of D.L. 29 December 2022, No. 198
Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l.
Art. 380 bis. 1 of the Code of Civil Procedure
198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.R.G. 2251/2015, proposto da R.F.M. (Recupero Ferro e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. Franco Ceroni, rappresentata e difes a dall’avv. Mario Martelli del Foro di Bologna, elettivamente domiciliatain Roma, alla Via F. Siacci, n. 38, presso lo studio dell’avv.Giorgia Passacantilli, giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro Oggetto: accertamento IRES- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , n. 1193/02/14 , pronunciata il 7 maggio 2014, depositata l’11 giugno 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: Rilevato che: A seguito di verifica da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia fu notificato alla R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., avviso di accertamento col quale, in rettifica della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006, furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società ritenute cartiere.

L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che respinse il ricorso. Avverso la decisione sfavorevole di primo grado la società propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia– Romagna, che, a sua volta, rigettò il gravame, con sentenza n. 1193/02/14, depositata l’11 giugno 2014, non notificata. Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Parte ricorrente ha formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art.

1. comma 186 e ss., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ.. Considerato che: Con istanza depositata il 27 gennaio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023;

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo.Co