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Ordinanza Interlocutoria — n. 5895/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to use simplified settlement procedure under Law 197/2023.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5895/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between Attanasio Grigoriadis and the Italian Revenue Agency until July 10, 2023. The taxpayer requested to utilize the simplified settlement procedure established by Law 197/2023, which requires suspending the ongoing litigation. The court granted this request to allow the taxpayer to resolve the matter through the expedited administrative channel before the trial resumes.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2023; Art. 1, comma 197 della l. n. 197/2023: The court must suspend tax proceedings when a taxpayer formally requests the simplified settlement procedure to allow resolution through the expedited administrative mechanism.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax suspension order Law 197/2023 Revenue Agency dispute procedural suspension tassazioni fiscali amministrazione fiscale assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2023
Fracanzani; RILEVATO Con memoria pervenuta il 9 febbraio 2023 il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss.
Art. 1, comma 197 della l. n. 197/2023
Fracanzani; RILEVATO Con memoria pervenuta il 9 febbraio 2023 il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18212/2016 R.G. proposto da Attanasio Grigoriadis, con gli avv.ti Corrado Grande e Massimo Antonini dello studio legale Chiomenti in Roma,Via XXIV Maggio n. 43, ove è elettivamente domiciliato –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 27 -18212-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 176/35/2016,pronunciata il 12 gennaio 2016 e il 18 gennaio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons. Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Con memoria pervenuta il 9 febbraio 2023 il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/202,formulando apposita istanza di sospensione del giudizio fino alla data del 10 luglio 2023, a mente dell’art. 1, comma 197, della prefata l. n. 197/2023. PQM La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causaa nuovo ruolo. Così de