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Ordinanza — n. 5890/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax collection notice, ruling it constitutes a pending dispute eligible for expedited resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5890/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the first and third grounds of the cassation appeal while allowing the second, which challenged the rejection of an expedited resolution request. The applicant argued that the tax collection notice was merely a procedural act and not subject to expedited settlement, whereas the opposing parties contended it was a substantive claim. The court ruled that the notice, issued during an automated audit, constitutes the first communication of the tax claim and therefore falls within the scope of a pending dispute eligible for expedited definition.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011; Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973: A tax collection notice issued during an automated audit constitutes a pending dispute eligible for expedited resolution if it represents the first and sole communication of the tax claim to the taxpayer.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notice automated audit expedited resolution pending dispute tax claim communication cassation appeal procedural suspension allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011
L’Agente della Riscossione ha proposto appello e nel corso del giudizio il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite pendente ex art. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011 che l’Ufficio ha rigettato.
Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
RILEVATO CHE: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, Stefano Carli ha proposto ricorso contro una cartella di pagamento allegando inesistenza della notificazione, mancanza di sottoscrizione del ruolo e della cartella, violazione dell’art. 36 bis comma 3 d.P.R.
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
136 del 2018,«qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs.
Art. 6 d.l. n. 119/2018
600 del 1973, art. 6 comma 5 legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
art. 16 legge n. 289/2002
La disposizione , inoltre, richiama espressamente l’art. 16 legge n. 289/2002 («si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16», v.
artt. 132 c.p
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia sull’appello e sui motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non esaminati dalla CTR per violazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32132 del 2018
600 del 1973, ove (come di regola) non preceduta da un atto di accertamento, e, come tale, impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (Cass. n. 32132 del 2018;
Cass. n. 23269 del 2018
Cass. n. 23269 del 2018; Cass.
Cass. n. 20058 del 2020
23269 del 2018; Cass. n. 20058 del 2020).
Sezioni Unite n. 18298 del 2021
La soluzione, del resto, è in linea con quella adottata con riferimento alle successive fattispecie condonistiche: si vedano, in particolare, le Sezioni Unite n. 18298 del 2021, secondo cui il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9200/2014 R.G. proposto da : CARLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO (DRNNNN53R02I754C) rappresentato e difeso dall'avvocato VACCARO GIUSEPPE (VCCGPP51T22I754L); -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI MARIO (FRRMRA64L17H501P), rappresentata e difesa dall'avvocato MIRMINA GAETANO (MRMGTN46M16I754S); -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO , elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. REG. SICILIA, SEZ.DIST.SIRACUSA,n. 262/2013 depositata i l 15/07/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.11.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, Stefano Carli ha proposto ricorso contro una cartella di pagamento allegando inesistenza della notificazione, mancanza di sottoscrizione del ruolo e della cartella, violazione dell’art. 36 bis comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 6 comma 5 legge n. 212 del 2000 e art. 2 comma 2 d.lgs. n. 462 del 1997, mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Si è costituita in giudizio la SECIT Sicilia spa che ha chiamato in causa l’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Siracusa, con sentenza n. 298/2/11, ha accolto il ricorso. L’Agente della Riscossione ha proposto appello e nel corso del giudizio il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite pendente ex art. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011 che l’Ufficio ha rigettato. Il Carli ha proposto ricorso contro il diniego, eccependo l’irritualità della notifica e la sua infondatezza nel merito. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, con la sopra indicata sentenza, respinta l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal contribuente sul presupposto che la causa sospesa ex art. 39 d.l. n.98/11 non era stata riassunta,ha rigettato il ricorso contro il diniego di definizione agevolata della lite pendente e, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Il Carli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi e deposita memoria. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e del Territorio e Riscossione Sicilia spa. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 39 comma 12 lett.

c) d.l. n. 98/11, 43 comma 1, 45 commi 1 e 3 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto, sospeso il giudizio dalla CTR Sicilia con provvedimento in data 2.7.2012 a seguito della presentazione dell’istanza di definizione della lite pendente ex art. 39 comma 12 d.l. n. 98/11, la stessa CTR in data 15.4.2013 aveva provveduto ex officio a fiss a re udienza di trattazione mentre, in mancanza di istanza di parte, il giudizio si era estinto decorsi sei mesi dalla sospensione. Il motivo è infondato. 1.1. E’ bene premettere che l’art. 39 comma 12 lett.

c) e d) d.l. n. 98/11 prevedeva due ipotesi di sospensione: la prima sino al 30 giugno 2012 per le liti “definibili” ai sensi dell’indicato comma e la seconda fino al 30 settembre 2012 per le liti per le quali era stata presentata domanda di definizione (lett. d). Secondo la normativa citata gli uffici dovevano trasmettere alle commissioni tributarie, entro il 15.7.2012, l’elenco delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione; inoltre, gli uffici dovevano depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto entro il 30 settembre 2012, ovvero dovevano comunicare, entro la stessa data, l’eventuale diniego della definizione. 1.2.

La disposizione , inoltre, richiama espressamente l’art. 16 legge n. 289/2002 («si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16», v. art. 39 comma 12), che prevede a sua volta, al comma 6, la sospensione dei giudizi: «Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissat a la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio». 1.3. Il richiamo lascia intendere una comunanza di ratio tra le due fattispecie che, infatti, presentano elementi comuni quanto alla natura e disciplina della sospensione. La sospensione ex art. 16 cit. viene definita u na ipotesi di sospensione ex lege (Cass. n. 6826 del 2009) che « opera come una sorta di "parentesi"» nel decorso degli ordinari termini processuali - cosicch é essa , per esempio, va ignorata nel computo dei termini per impugnare (Cass. n. 14898 del 2007)– mentr e alla sospensione prevista all’art. 39 cit. si riconosce carattere “automatico” (Cass. n. 11531 del 2016;

Cass. n. 23618 del 2011). 1.4. Deve concludersi che alla cessazione del la “parentesi” rappresentata dal periodo di sospensione ex lege il giudizio p o ssa riprendere senza particolari formalità, costituendo la ripresa del processo effetto ineludibile del carattere “automatico” della sospensione, senza necessità di alcuna istanza, prevista invece p er la trattazione del giudizio durante il periodo di sospensione. 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 comma 12 d.l. n. 98/11, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., censurando il rigetto della impugnazione del diniego di definizio ne agevolata sulla considerazione che la cartella di pagamento è atto della riscossione e non atto impositivo, quando, invece, si trattava di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis contro la quale il contribuente con l'impugnazione aveva dedotto proprio l’insussistenza della pretesa dell’Erario.

Il motivo è fondato. 2.1.Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, a cui deve darsi continuità, «rientra nel concetto di lite pendente, con possibilità didefinizione agevola ta ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo cartolare exart. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ove (come di regola) non preceduta da un atto di accertamento, e, come tale, impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (Cass. n. 32132 del 2018;

Cass. n. 23269 del 2018; Cass. n. 20058 del 2020). La soluzione, del resto, è in linea con quella adottata con riferimento alle successive fattispecie condonistiche: si vedano, in particolare, le Sezioni Unite n. 18298 del 2021, secondo cui il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018,«qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva».

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia sull’appello e sui motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non esaminati dalla CTR per violazione degli artt. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Il motivo resta assorbito.

4. Conclusivamente, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa