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Ordinanza Interlocutoria — n. 5884/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal process pending legislative interpretation of new tax suspension provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5884/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal process until July 10, 2023, following a request by the taxpayer. The taxpayer, an ex partner of a dissolved firm, challenged tax assessments based on transparency rules against the Revenue Agency. The court granted the suspension to allow for the interpretation of newly enacted legislative provisions regarding tax procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; The Court of Cassation may suspend a tax appeal process when the taxpayer requests it based on new legislative provisions requiring judicial interpretation before the proceedings can continue.

Parole chiave

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tax appeal suspension transparency rules dissolved company partners new tax legislation procedural suspension società finanziaria gruppo finanziario vigilato investimenti e aiuti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale, in data 10 febbraio 2023, il contribuente ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 186 - 205 , della legge 29 dicembre 2022, n.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20761/2016R.G. proposto da: ALAMIA VINCENZO, in proprio e nella qualità di ex socio accomandatario della società Studio Finanziario Sivinvest S.a.s. di Alamia Vincenzo C., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Foscoli ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 76 /201 6 , depositata in data 9febbraio 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Avv. Acc. IRPEFRilevato che:

1. In data 24 dicembre 2013, il contribuente riceveva notifica – in proprio – dell’avviso di accertamento n. T3N011404501, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2008; in qualità di ex socio e legale rappresentante dello Studio Finanziario Sivinvest s.a.s. di Alamia Vincenzo C., società sciolta e cancellata dal registro delle imprese. Costui riceveva, altresì, notifica dell’avviso di accertamento n. T3N021404503, per il medesimo anno d’imposta mediante il quale l’ufficio notificava il riscontro di un maggior reddito imponibile societario (pari a € 252.397,76), che attribuiva per trasparenza ai due soci (Alamia Vincenzo e Moschi Simona) ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Con l’avviso d’accertamento n. T3N011404501, invero, l’ufficio procedeva ad imputare pro quota di partecipazione il maggior reddito accertato in capo all’ex socio Alamia Vincenzo; ambedue gli avvisi scaturivano da un’attività di indagine condotta ai sensi degli artt. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti della società estinta Studio Finanziario Sivinvest S.a.s. di Alamia Vincenzo C.

2. Avverso detti avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Perugia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, contestando i motivi di ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 861/02/2014, rigettava il ricorso del contribuente e confermava gli atti impugnati.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche l’ufficio , con controdeduzioni. Avverso la sentenza di prime cure spiegava appello incidentale anche la sig.ra Moschi Simona, nei cui confronti si era pronunciata la C.t.p. di Perugia a seguito di riunione dei distinti ricorsi presentati dinanzi alla stessa dai due ex soci.

5. Con sentenza n. 76/2016, depositata in data 9febbraio 2016, la C.t.r. adita rigettava i gravami de i contribuenti , confermando l’operato del giudice di prime cure e condannando gli appellanti alla rifusione delle spesedi giudizio.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi. L’ufficio si è costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale, in data 10 febbraio 2023, il contribuente ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 186 - 205 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente chiedendo la sospensione del processo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la caus