Italian Court orders joinder of tax appeals and notifies simplified settlement request to opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court ordered the joinder of two separate tax appeals against the same appellate judgment and mandated the notification of a simplified settlement request to the opposing party. The taxpayer had filed for a simplified settlement, but the opposing party had not received this document, violating procedural fairness. The court ruled that all appeals against the same judgment must be joined under civil procedure law, prioritizing the first-filed appeal while ensuring the other party is informed of the settlement offer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. proc. civ.; Art. 39 cod. proc. civ.; Art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: Appeals against the same judgment must be joined to ensure procedural unity, with the first-filed appeal determining the process structure, and any simplified settlement request must be formally notified to the opposing party within sixty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10585/2018 R.G. proposto da: PRUSSIANI MAURO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Galante ed Antonino Piacentini, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, 21 presso l’avv. Eugenio Carpinelli, il tutto come da procura in calce al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – e sul riunito ricorso iscritto al n. 11088/2018 RG proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – Def agevolata contro PRUSSIANI MAURO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Galante ed Antonino Piacentini, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, 21 presso l’avv. Eugenio Carpinelli, il tutto come da procura in calce al controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 4003/25/17, depositata il 5 ottobre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia procedeva alla notifica di due avvisi di accertamento sintetico del reddito per gli anni d’imposta 2007 e 2008, determinati dalla mancata giustificazione di spese. Il contribuente proponeva ricorso e la CTP riduceva la pretesa fiscale. Il contribuente proponeva ricorso in appello e la CTR riformava parzialmente la prima sentenza stabilendo per il 2007 un reddito di € 44.140,25 e per il 2008 di € 59.075,00, compensando le spese.
2. Sia l’Agenzia che il contribuente propongono, avverso la sentenza d’appello, ricorso in cassazione.
3. Con atto 3 ottobre 2019, il contribuente comunicava di aver presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente deve disporsi la riunione al presente del procedimento rubricato RG 11088/2018, introdotto avverso la medesima sentenza dall’Agenzia. Invero dispone l’art. 335 cod. proc. civ. che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo. In particolare, il procedimento instaurato successivamente deve confluire in quello rispetto al quale l’impugnazione risulta proposta per prima, in base al criterio della prevenzione, espresso dall’art.39 cod. proc. civ., ma di generale applicazione.
“Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso d'appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale - siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano esse impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda)” (Cass. 24/01/1995, n. 792;
Cass. 19/12/2019, n. 33809; Cass. 22/07/2020, n. 15582). Nella specie emerge come entrambi i ricorsi siano stati notificati il giorno 4 aprile 2018, per cui dovrà essere data la priorità al ricorso preventivamente iscritto (cfr. Cass. 15582/2020, e così già Cass.04/02/1959, n. 333), quello cioè proposto dal contribuente (dovendosi far riferimento alla data di consegna all’ufficiale giudiziario solo nell’ipotesi in cui non sia dirimente neppure la data d’iscrizione a ruolo, diversamente dal caso di specie), rispetto al quale quello proposto dall’Agenzia dovrà dunque essere considerato come incidentale.
2. Ciò posto, va osservato come non risulta la comunicazione dell’istanza di definizione agevolata alla controparte. Va dunque disposta la notifica dell’indicata documentazione alla controparte ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., il tutto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P. Q. M. Dispone la riunione al presente del procedimento RG n.11088/2018. Ordina ai sensi e nei modi di cui all’art. 372, cod. proc. civ., la notifica della domanda di definizione agevolata e della documentazione allegata nel termine di giorni sessanta dalla notifica della presente ordina