Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5839/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings pending taxpayer's request for simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5839/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and the Lionello brothers until July 10, 2023. The taxpayers requested a procedural pause to utilize a simplified settlement procedure introduced by recent legislation. The court granted this request to allow the parties to explore the new settlement mechanism before resuming the trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: The court may suspend tax proceedings upon the taxpayer's request to avail themselves of a simplified settlement procedure provided by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceedings suspension simplified settlement procedure Revenue Agency dispute taxpayer rights procedural pause contenzioso tributario lite in materia di tariffa assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
I contribuenti, con istanza depositata il 02/02/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in quanto intendono avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5183/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente principale - contro LIONELLO MARCO, LIONELLO VITTORIO, elettivamente domiciliati in Roma Via Caio Mario 7, presso lo studio dell’avvocato Maria Teresa Barbantini (BRBMTR31L48H501L),rappresentati e difes i dall ’ avvocato Franco Modena (MDNFNC54B21H620I). -Controricorrenti, ricorrenti incidentali - Avverso la se ntenza d ella COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1248 /201 5 depositata il 22/07/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro Vittorio Lionello e Marco Lionello, che resistono con controricorso, nel quale propongono ricorso incidentale, con un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza (n. 102/2/14) della C.T.P. di Rovigo, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti in controversia avente ad oggetto due avvisi di accertamento, per Irpef e addizionali locali, che rettificavano le dichiarazioni personali dei controricorrenti, quali soci della C.E.P. Costruzioni Edili Polesani S.n.c., dichiarata fallita nel 2006, sulla base delle risultanze di un PVC della Guardia di Finanza che contestava la sottrazione alla massa fallimentare di utili della società.

2. I contribuenti, con istanza depositata il 02/02/2023, hanno chiesto che il processo sia sospeso in quanto intendono avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

P.Q.M.

La Corte dichiara sospesoil processo fino al 10 luglio 2023, e rinvia la causa a nuovo