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Ordinanza Interlocutoria — n. 5832/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute proceedings to allow parties to utilize the new simplified tax payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5832/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between the Revenue Agency and CED 90 S.r.l. regarding unreported income and non-deductible expenses. The taxpayer requested a suspension to evaluate eligibility for the simplified tax payment scheme introduced by recent legislation. The court granted this request to allow the parties time to assess the new regulatory framework before resuming the trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; The court may suspend tax proceedings when a party requests an evaluation of eligibility for a newly introduced simplified payment scheme to ensure procedural efficiency and legal certainty.

Parole chiave

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tax suspension simplified payment scheme Revenue Agency procedural delay tax litigation legislative change Cassation Court contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La società, con istanza depositata il 02/02/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso al fine di valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28738/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente principale , controricorrente incidentale - contro SOCIETÀ CED 90 S . R . L . , elettivamente domiciliat a in Roma Viale Parioli 43, presso lo studio dell’avvocato Francesco d’Ayala Valva (DYLFNC45E04H501K) che larappresenta e difende. -Controricorrente, ricorrente incidentale - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG .

LAZIO n. 2620 /201 5 depositata in data 08/05/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La C.E.D. 90 S.r.l., società a ristretta base partecipativa, le cui quote erano detenute dai coniugi Fabio De Angelis, in misura del venti per cento, e Sabrina Romani, in misura dell’ottanta per cento, impugnò l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Iva, per il 2007, fondato su indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci, che recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati e costi indeducibili.

2. La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 586/1/13, in parziale accoglimento del ricorso, confermò l’accertamento limitatamente all’omessa dichiarazione di ricavi per euro 62.291,00, e lo rigettò per il resto.

3. La C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha dichiarato legittimo l’accertamento, oltre che per i maggiori ricavi per euro 62.291,00, come stabilito dal primo giudice, anche per ulteriori maggiori ricavi per euro 1.256.123,75, e in relazione al disconoscimento di costi indeducibili per euro 4.279,04.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, fondato su cinque motivi, al quale l’ufficio ha resistito con controricorso.

5. La società, con istanza depositata il 02/02/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso al fine di valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. Si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

P.Q.M.

La Corte dichiara sospeso il processo fino al 10 luglio 2023,e rinvia la causa