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Ordinanza Interlocutoria — n. 5829/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal process to allow taxpayer to request simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5829/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation until July 10, 2023, following the taxpayer's specific request. While the President's decree extinguished the main proceedings, the taxpayer sought to utilize a new simplified settlement mechanism under recent legislation. The court granted the suspension because the law explicitly allows for this procedural pause only when the taxpayer formally requests it to pursue the simplified definition.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 186 a 205, legge 197/2022; Art. 391, c.p.c.: The court suspends the proceedings only if the taxpayer explicitly requests the simplified tax settlement procedure, otherwise the process remains active despite the President's extinction decree.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified tax settlement President's extinction decree taxpayer request requirement procedural pause mechanism ricorso straordinario per nullità estensione della procedura sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure
Con istanza depositata il 21 ottobre 2022 il ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione ex art. 391, terzo comma, cod.
Art. 15, D.Lgs. n. 40/2006
civ., come novellato dall'art. 15 d.lgs.
Art. 1, paragraphs 186 to 205, Law n. 197/2022
Con istanza depositata il 24 gennaio 2023, il contribuente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17476/2016R.G. proposto da: CANFORA MAURIZIO, elettivamente domiciliat o in Roma , piazza Cavour, 17, presso l o studio dell’Avv. Patrizia Del Nostro che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 361 / 1 6 , depositata il 27/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: IPREFAVVISO ACCERTAMENTO Cons. est.

Rosanna Angarano 2 1. Maurizio Canfora, socio della Lazard Service s.r.l., ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello principaledel contribuente , e d ha rigettato «gli altri appelli» – ovvero l’appelloseparatamente proposto dell’Ufficio e d il conseguente appello incidentale del contribuente – avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto parzialmente il ricorso avversol’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011 , era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dall’accertamento di utili extra-contabiliin capo alla società a ristretta base.

2. L’Agenzia delle Entrate, dando atto di non essersi difesa a mezzo controricorso tempestivo, ha depositato «atto di costituzione […] al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione».

3. Con decreto n. 30278 del 12 ottobre 2022 la Corte dichiara va estinto il processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

4. Con istanza depositata il 21 ottobre 2022 il ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

5. Con istanza depositata il 24 gennaio 2023, il contribuente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che:

1. L'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel prevedere che ildecreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chiedere Cons. est. Rosanna Angarano 3 alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l'onere di indicare i motivi di tale richiesta.

2. Tuttavia, c on istanza depositata il 24 gennaio 20 23 , il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

3. L’art. 1, comma 197, legge cit . prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

4. Stante l’espressa istanza,occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia