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Ordinanza Interlocutoria — n. 5828/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax assessment proceedings for 2005 under new law while remanding other years to new docket.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5828/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court suspended the tax assessment proceedings regarding the 2005 fiscal year pending the outcome of a specific definition procedure. The taxpayer argued for suspension under new legislation after paying the assessed amount and filing a request for definition, while the opposing party contended for simultaneous processing of all three years. The court granted the suspension for the 2005 case but remanded the entire case to a new docket to ensure simultaneous processing of all assessments.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130 del 2022; Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022: The court may suspend proceedings for specific tax assessments defined by new legislation while remanding the entire case to a new docket for simultaneous processing of all related assessments.

Parole chiave

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tax assessment suspension fiscal year 2005 simultaneous process new definition procedure remand to new docket differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130 del 2022
T9D012G05550/2011 relativo al periodo d’imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n.
Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
T9D012G05550/2011 relativo al periodo d’imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n.
Art. 5 comma 7 della legge n. 130 del 2022
T9D012G05550/2011 relativo al periodo d’imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25846/2015R.G. proposto da Rosario Sanzio, c.f. SNZRSR57H07B302F , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Cacciato, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Marocco n. 18, presso lo studioTrivoli Associati; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1272/2015 della C T R della Lombardia - Milano, depositatain data 30/3/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 21 dicembre 202 2 dal dott.

Angelo Napolitano , svoltasi nelle forme dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, come inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza intervento delle parti; Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Locatelli; Letta la memoria depositata da Sanzio Rosario; RITENUTO CHE: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato , con atto del 28/11/2022, che la controversia ha ad oggetto tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, e precisamente: 1)l ’avviso di accertamento n. T9D01 0702766/201 0 con il quale sono state accertate maggiori Irpef, addizionale regionale,Irap e Iva,relativo al periodo d’imposta 2004; 2)L’avviso di accertamento n. T9D012G05550 /2011 con il quale sono state accertate maggiori Irpef, addizionale regionale, Irap e Iva,relativo al periodo d’imposta 2005; 3)L’avviso di accertamento n. T9D012G03972 /2012 con il quale sono state accertate maggiori Irpef, addizionale regionale, Irap e Iva, relativo al periodo d’imposta 2006; la controversia, relativamente all’avviso di accertamento n. T9D012G05550/2011 relativo al periodo d’imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022; il contribuente ha rappresentato che intende avvalersi, relativamente all’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005, della definizione disciplinata dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e che ha già versato l’importo dovuto e ha presentato domanda di definizione a mezzo pec, e che è pendente il termine di trenta giorni previsto dal comma 11dello stesso art. 5 entro il quale deve essere notificato l’eventuale diniego della definizione;il contribuente ha chiesto di disporre la sospensione del processo ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento relativo al 2005; non vi sono motivi ostativi alla sospensione; il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruoloanche in relazione agli avvisi di accertamento non definibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022, essendo opportuno il simultaneus processus;

P.Q.M.

La Corte, dato atto della sospen sione il giudizio in relazione all’avviso di accertamentoper l’anno 2005 fino al termine di cui al comma 7 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, rinvia la causa a nuovo ruoloper un rivalutazione